Art. 31 Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale 1. All'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole «516 e 517-quater del codice penale;» sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e (( 633, secondo comma )), del codice penale;». 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 266, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dalla presente legge: «Art. 266 (Limiti di ammissibilita'). - 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione e' consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: a) delitti non colposi per i quali e' prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope; d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive; e) delitti di contrabbando; f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attivita' finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono; f-bis) delitti previsti dall'art. 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'art. 600-quater.1 del medesimo codice, nonche' dall'art. 609-undecies; f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474, 515, 516, 517-quater e 633, secondo comma, del codice penale; f-quater) delitto previsto dall'art. 612-bis del codice penale. (Omissis).». - Per completezza, si riporta il testo degli articoli 516 e 517-quater del codice penale: «Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.». «Art. 517-quater (Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari). - Chiunque contraffa' o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.». - Per il testo dell'art. 633 del codice penale si veda l'art. 30 della presente legge.