Art. 31 
 
      Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo  266,  comma  1,  lettera  f-ter),  del  codice  di
procedura penale, le parole «516 e  517-quater  del  codice  penale;»
sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e  ((  633,  secondo
comma )), del codice penale;». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  266,  comma  1,  del
          codice di procedura penale, come modificato dalla  presente
          legge: 
              «Art.   266   (Limiti   di   ammissibilita').   -    1.
          L'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche  e  di  altre  forme  di  telecomunicazione  e'
          consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati: 
                a) delitti non colposi per i  quali  e'  prevista  la
          pena  dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore   nel
          massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; 
                b) delitti contro la pubblica amministrazione  per  i
          quali e' prevista la pena della  reclusione  non  inferiore
          nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'art. 4; 
                c)  delitti  concernenti  sostanze   stupefacenti   o
          psicotrope; 
                d)  delitti  concernenti  le  armi  e   le   sostanze
          esplosive; 
                e) delitti di contrabbando; 
                f)  reati  di  ingiuria,  minaccia,  usura,   abusiva
          attivita' finanziaria, abuso di informazioni  privilegiate,
          manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone
          col mezzo del telefono; 
                f-bis)  delitti  previsti  dall'art.  600-ter,  terzo
          comma, del codice penale, anche se  relativi  al  materiale
          pornografico di  cui  all'art.  600-quater.1  del  medesimo
          codice, nonche' dall'art. 609-undecies; 
                f-ter) delitti previsti dagli articoli 444, 473, 474,
          515, 516, 517-quater  e  633,  secondo  comma,  del  codice
          penale; 
                f-quater)  delitto  previsto  dall'art.  612-bis  del
          codice penale. 
              (Omissis).». 
              - Per completezza, si riporta il testo  degli  articoli
          516 e 517-quater del codice penale: 
              «Art. 516 (Vendita di sostanze alimentari  non  genuine
          come  genuine).  -  Chiunque  pone  in  vendita   o   mette
          altrimenti in commercio come  genuine  sostanze  alimentari
          non genuine e' punito con la reclusione fino a sei  mesi  o
          con la multa fino a euro 1.032.». 
              «Art.   517-quater   (Contraffazione   di   indicazioni
          geografiche  o  denominazioni  di  origine   dei   prodotti
          agroalimentari). - Chiunque contraffa'  o  comunque  altera
          indicazioni  geografiche  o  denominazioni  di  origine  di
          prodotti agroalimentari e' punito con la reclusione fino  a
          due anni e con la multa fino a euro 20.000. 
              Alla stessa  pena  soggiace  chi,  al  fine  di  trarne
          profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per
          la  vendita,  pone  in  vendita  con  offerta  diretta   ai
          consumatori o mette comunque  in  circolazione  i  medesimi
          prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte. 
              Si applicano  le  disposizioni  di  cui  agli  articoli
          474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma. 
              I delitti previsti  dai  commi  primo  e  secondo  sono
          punibili a condizione che siano state  osservate  le  norme
          delle leggi interne, dei  regolamenti  comunitari  e  delle
          convenzioni  internazionali  in  materia  di  tutela  delle
          indicazioni geografiche e delle  denominazioni  di  origine
          dei prodotti agroalimentari.». 
              - Per il testo dell'art. 633 del codice penale si  veda
          l'art. 30 della presente legge.