(( Art. 31-ter 
 
    Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili 
 
  1. All'articolo 11 del  decreto-legge  20  febbraio  2017,  n.  14,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n.  48,  i
commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: 
  «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato  provinciale  per
l'ordine  e  la   sicurezza   pubblica   in   seduta   allargata   ai
rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13  della
legge 1° aprile 1981, n. 121,  direttive  per  la  prevenzione  delle
occupazioni arbitrarie di immobili. 
  2. Quando  e'  richiesto  l'intervento  della  Forza  pubblica  per
l'esecuzione di un provvedimento di  rilascio  di  immobili  occupati
arbitrariamente da  cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per
l'ordine e la sicurezza  pubblica,  l'autorita'  o  l'organo  che  vi
provvede ne da' comunicazione al prefetto. 
  3. Il prefetto, ricevuta  la  comunicazione  di  cui  al  comma  2,
convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica
ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle
diverse  componenti  della   Forza   pubblica   nell'esecuzione   del
provvedimento, estendendo la partecipazione ai  rappresentanti  della
regione.   Il   prefetto   comunica   tempestivamente   all'autorita'
giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio  l'intervenuta
esecuzione dello stesso. 
  3.1. Il prefetto, qualora ravvisi  la  necessita'  di  definire  un
piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti
in situazione di  fragilita'  che  non  sono  in  grado  di  reperire
autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa,  sentito  il
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce
una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine  di  novanta
giorni. Della cabina di regia fanno  parte,  oltre  a  rappresentanti
della prefettura, anche rappresentanti della  regione  e  degli  enti
locali interessati, nonche'  degli  enti  competenti  in  materia  di
edilizia residenziale pubblica. Ai  rappresentanti  della  cabina  di
regia non spetta alcun compenso,  indennita',  gettone  di  presenza,
rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 
  3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di  cui  al  comma
3.1,  il  prefetto  riferisce  all'autorita'  giudiziaria  gli  esiti
dell'attivita' svolta dalla cabina di regia,  indicando  i  tempi  di
esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero  le  ragioni  che  ne
rendono   necessario   il   differimento.   L'autorita'   giudiziaria
competente  per  l'esecuzione,  tenuto   conto   delle   informazioni
ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi  compreso  quello  di
differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche
sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato  di  occupazione
abusiva, al proprietario o al titolare  di  altro  diritto  reale  di
godimento  sull'immobile  e'  liquidata  dal  prefetto  un'indennita'
onnicomprensiva per il mancato godimento del  bene,  secondo  criteri
equitativi che tengono conto dello  stato  dell'immobile,  della  sua
destinazione, della  durata  dell'occupazione,  dell'eventuale  fatto
colposo  del  proprietario  nel  non  avere  impedito  l'occupazione.
L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza  del  termine
di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non  e'  dovuta  se  l'avente
diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa  con  dolo  o  colpa
grave all'occupazione arbitraria. Avverso  il  provvedimento  che  ha
disposto   la   liquidazione    dell'indennita'    il    proprietario
dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al  tribunale  del  luogo
ove  l'immobile  si  trova.  Il  ricorso  e'  proposto,  a  pena   di
inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla   comunicazione   del
provvedimento  di  liquidazione  dell'indennita'.  Si  applicano  gli
articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale
decide  in  composizione  monocratica.  Il  reclamo  si  propone   al
tribunale e del collegio  non  puo'  far  parte  il  giudice  che  ha
pronunciato il provvedimento. 
  3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di  rilascio
non puo' superare un anno  decorrente  dalla  data  di  adozione  del
relativo provvedimento. 
  3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui  al  comma
3.2,  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2  milioni  di  euro
annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal  presente  comma
si provvede mediante corrispondente utilizzo  di  quota  parte  delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della  legge  23
febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello  Stato,
che restano acquisite all'erario. Il fondo potra'  essere  alimentato
anche con le risorse provenienti dal Fondo  unico  giustizia  di  cui
all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per
la quota spettante al Ministero dell'interno. 
  3.5. Qualora  al  prefetto  sia  richiesto  l'ausilio  della  Forza
pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di  rilascio
da cui  puo'  derivare  pericolo  di  turbative  per  l'ordine  e  la
sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la
predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del
programma degli interventi avviene secondo criteri di  priorita'  che
tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica
negli ambiti  territoriali  interessati,  dei  possibili  rischi  per
l'incolumita'  e  la  salute  pubblica,  dei  diritti  dei   soggetti
proprietari degli immobili, nonche'  dei  livelli  assistenziali  che
devono essere garantiti agli aventi diritto  dalle  regioni  e  dagli
enti  locali.   Il   programma   degli   interventi   e'   comunicato
all'autorita' giudiziaria che ha adottato le  ordinanze  di  rilascio
nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di  cui
al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento,  dalla  data
individuata in base al programma degli interventi. 
  3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5  e'  ammesso  ricorso
innanzi al giudice amministrativo, che decide  con  il  rito  di  cui
all'articolo 119 del decreto  legislativo  2  luglio  2010,  n.  104.
L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo'  dar  luogo,
salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in
forma specifica, consistente nell'obbligo  per  l'amministrazione  di
disporre gli interventi necessari ad assicurare la  cessazione  della
situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.». 
  2. Il rispetto  della  procedura  di  cui  ai  commi  da  3  a  3.6
dell'articolo 11 del  citato  decreto-legge  n.  14  del  2017,  come
modificato dal comma 1 del presente articolo,  esonera  il  Ministero
dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile
e amministrativa  per  la  mancata  esecuzione  di  provvedimenti  di
rilascio di immobili abusivamente occupati,  qualora  la  stessa  sia
dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure  emergenziali  di
cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla  necessita'  di
assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'.  Nei
predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui  al  comma
3.2 del citato articolo 11. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato  decreto-legge
n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si
applicano anche alle controversie per le quali  non  sia  intervenuta
sentenza alla data di entrata in vigore della  legge  di  conversione
del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 20
          febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dalla presente
          legge: 
              «Art.  11  (Disposizioni  in  materia  di   occupazioni
          arbitrarie di immobili). - 1.  Il  prefetto,  acquisito  il
          parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
          pubblica  in  seduta  allargata  ai  rappresentanti   della
          regione, emana, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile
          1981,  n.  121,  direttive   per   la   prevenzione   delle
          occupazioni arbitrarie di immobili. 
              2.  Quando  e'  richiesto  l'intervento   della   Forza
          pubblica per l'esecuzione di un provvedimento  di  rilascio
          di immobili occupati arbitrariamente da cui  puo'  derivare
          pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica,
          l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione
          al prefetto 
              3. Il prefetto, ricevuta la  comunicazione  di  cui  al
          comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e  la
          sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle  direttive
          concernenti il  concorso  delle  diverse  componenti  della
          Forza   pubblica   nell'esecuzione    del    provvedimento,
          estendendo  la  partecipazione  ai   rappresentanti   della
          regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita'
          giudiziaria che ha  emesso  il  provvedimento  di  rilascio
          l'intervenuta esecuzione dello stesso. 
              3.1. Il prefetto,  qualora  ravvisi  la  necessita'  di
          definire un piano delle misure emergenziali necessarie  per
          la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che  non
          sono in grado di reperire  autonomamente  una  sistemazione
          alloggiativa alternativa, sentito il  Comitato  provinciale
          per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina
          di regia incaricata di provvedere nel  termine  di  novanta
          giorni.  Della  cabina  di  regia  fanno  parte,  oltre   a
          rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della
          regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti
          competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai
          rappresentanti della  cabina  di  regia  non  spetta  alcun
          compenso, indennita',  gettone  di  presenza,  rimborso  di
          spese o altro emolumento comunque denominato. 
              3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui
          al  comma  3.1,   il   prefetto   riferisce   all'autorita'
          giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di
          regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di
          rilascio ovvero le ragioni che  ne  rendono  necessario  il
          differimento.  L'autorita'   giudiziaria   competente   per
          l'esecuzione, tenuto  conto  delle  informazioni  ricevute,
          adotta i provvedimenti necessari, ivi  compreso  quello  di
          differimento    dell'esecuzione.    Ferma    restando    la
          responsabilita' anche sotto il profilo  risarcitorio  degli
          autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario  o
          al  titolare  di   altro   diritto   reale   di   godimento
          sull'immobile  e'  liquidata  dal  prefetto   un'indennita'
          onnicomprensiva per il mancato godimento del bene,  secondo
          criteri  equitativi   che   tengono   conto   dello   stato
          dell'immobile,  della  sua   destinazione,   della   durata
          dell'occupazione,   dell'eventuale   fatto   colposo    del
          proprietario  nel   non   avere   impedito   l'occupazione.
          L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del
          termine di novanta giorni di cui al  comma  3.1  e  non  e'
          dovuta se l'avente diritto ha dato causa o  ha  concorso  a
          dare  causa  con  dolo  o   colpa   grave   all'occupazione
          arbitraria. Avverso il provvedimento  che  ha  disposto  la
          liquidazione dell'indennita' il proprietario  dell'immobile
          puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale  del  luogo  ove
          l'immobile si trova. Il ricorso  e'  proposto,  a  pena  di
          inammissibilita', entro trenta giorni  dalla  comunicazione
          del  provvedimento  di  liquidazione  dell'indennita'.   Si
          applicano  gli  articoli  737  e  seguenti  del  codice  di
          procedura civile e  il  tribunale  decide  in  composizione
          monocratica. Il reclamo  si  propone  al  tribunale  e  del
          collegio non puo' far parte il giudice che  ha  pronunciato
          il provvedimento. 
              3.3. Il differimento dell'esecuzione del  provvedimento
          di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data
          di adozione del relativo provvedimento. 
              3.4. Ai fini della  corresponsione  dell'indennita'  di
          cui al comma 3.2, nello stato di previsione  del  Ministero
          dell'interno  e'  istituito  un  fondo  con  una  dotazione
          iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere  dal  2018.
          Agli  oneri  derivanti  dal  presente  comma  si   provvede
          mediante  corrispondente  utilizzo  di  quota  parte  delle
          entrate di cui all'art. 18,  comma  1,  lettera  a),  della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  affluite  all'entrata  del
          bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario.  Il
          fondo  potra'  essere  alimentato  anche  con  le   risorse
          provenienti dal Fondo unico giustizia di cui  all'art.  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno. 
              3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio  della
          Forza  pubblica  per  l'esecuzione  di  una  pluralita'  di
          ordinanze di rilascio da  cui  puo'  derivare  pericolo  di
          turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca  il
          Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza  pubblica,
          allargato  ai  rappresentanti   della   regione,   per   la
          predisposizione  del   programma   degli   interventi.   La
          determinazione  del  programma  degli  interventi   avviene
          secondo  criteri  di  priorita'  che  tengono  conto  della
          situazione dell'ordine e  della  sicurezza  pubblica  negli
          ambiti territoriali interessati, dei possibili  rischi  per
          l'incolumita'  e  la  salute  pubblica,  dei  diritti   dei
          soggetti proprietari degli immobili,  nonche'  dei  livelli
          assistenziali  che  devono  essere  garantiti  agli  aventi
          diritto dalle regioni e dagli  enti  locali.  Il  programma
          degli interventi e'  comunicato  all'autorita'  giudiziaria
          che  ha  adottato  le  ordinanze  di  rilascio  nonche'  ai
          soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni  di  cui
          al comma 3.1 inizia a decorrere,  per  ciascun  intervento,
          dalla  data  individuata  in  base   al   programma   degli
          interventi. 
              3.6. Avverso il  programma  di  cui  al  comma  3.5  e'
          ammesso ricorso  innanzi  al  giudice  amministrativo,  che
          decide  con  il  rito  di  cui  all'art.  119  del  decreto
          legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento
          del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi  di
          dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma
          specifica, consistente nell'obbligo  per  l'amministrazione
          di disporre  gli  interventi  necessari  ad  assicurare  la
          cessazione  della  situazione  di  occupazione   arbitraria
          dell'immobile. 
              3-bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo  2014,  n.
          47, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  maggio
          2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: 
              «1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni
          o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga  a
          quanto  previsto  ai  commi  1  e  1-bis,  a  tutela  delle
          condizioni igienico-sanitarie.». 
              - Per completezza, si riporta  il  testo  dell'art.  13
          della legge 1° aprile 1981, n. 121: 
              «Art.  13  (Prefetto).  -  Il  prefetto  e'   autorita'
          provinciale di pubblica sicurezza. 
              Il prefetto ha la responsabilita' generale  dell'ordine
          e della sicurezza pubblica nella provincia  e  sovraintende
          all'attuazione delle direttive emanate in materia. 
              Assicura  unita'  di  indirizzo  e  coordinamento   dei
          compiti e delle attivita'  degli  ufficiali  ed  agenti  di
          pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo  le  misure
          occorrenti. 
              A tali fini il  prefetto  deve  essere  tempestivamente
          informato  dal  questore  e  dai   comandanti   provinciali
          dell'Arma dei carabinieri e della  Guardia  di  finanza  su
          quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza
          pubblica nella provincia. 
              Il prefetto dispone della forza pubblica e delle  altre
          forze eventualmente poste a sua disposizione in  base  alle
          leggi vigenti e ne coordina le attivita'. 
              Il  prefetto   trasmette   al   Ministro   dell'interno
          relazioni  sull'attivita'  delle  forze   di   polizia   in
          riferimento ai compiti di cui al presente articolo. 
              Il prefetto tiene informato il commissario del  Governo
          nella regione sui provvedimenti che  adotta  nell'esercizio
          dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.». 
              - Per completezza, si riporta il  testo  dell'art.  119
          del decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104  (Attuazione
          dell'art. 44 della legge 18 giugno  2009,  n.  69,  recante
          delega  al   Governo   per   il   riordino   del   processo
          amministrativo),  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  7
          luglio 2010, n. 156, supplemento ordinario: 
              «Art.  119  (Rito  abbreviato  comune   a   determinate
          materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente  articolo
          si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le  controversie
          relative a: 
                a)  i  provvedimenti  concernenti  le  procedure   di
          affidamento  di  pubblici  lavori,  servizi  e   forniture,
          nonche' i provvedimenti di ammissione ed  esclusione  dalle
          competizioni    professionistiche    delle    societa'    o
          associazioni   sportive   professionistiche,   o   comunque
          incidenti    sulla    partecipazione     a     competizioni
          professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120
          e seguenti; 
                b)   i   provvedimenti   adottati   dalle   Autorita'
          amministrative  indipendenti,  con  esclusione  di   quelli
          relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; 
                c)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          privatizzazione  o  di  dismissione  di  imprese   o   beni
          pubblici,  nonche'  quelli  relativi   alla   costituzione,
          modificazione  o  soppressione  di  societa',   aziende   e
          istituzioni da parte degli enti locali; 
                c-bis) i provvedimenti  adottati  nell'esercizio  dei
          poteri  speciali  inerenti  alle  attivita'  di   rilevanza
          strategica nei  settori  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
          comunicazioni; 
                d)  i  provvedimenti  di  nomina,   adottati   previa
          delibera del Consiglio dei ministri; 
                e) i provvedimenti di scioglimento  degli  organi  di
          governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano
          la loro formazione e il loro funzionamento; 
                f)  i  provvedimenti  relativi  alle   procedure   di
          occupazione  e  di  espropriazione  delle  aree   destinate
          all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita'  e
          i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati
          ai sensi del codice della proprieta' industriale; 
                g) i provvedimenti del  Comitato  olimpico  nazionale
          italiano o delle Federazioni sportive; 
                h) le ordinanze adottate in tutte  le  situazioni  di
          emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma  1,  della
          legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  e  i   consequenziali
          provvedimenti commissariali; 
                i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di
          informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della
          legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                l) le controversie comunque attinenti alle  procedure
          e  ai  provvedimenti  della  pubblica  amministrazione   in
          materia di impianti di generazione di energia elettrica  di
          cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n.  55,  comprese
          quelle concernenti la produzione di  energia  elettrica  da
          fonte  nucleare,   i   rigassificatori,   i   gasdotti   di
          importazione,  le  centrali  termoelettriche   di   potenza
          termica superiore a  400  MW  nonche'  quelle  relative  ad
          infrastrutture di trasporto ricomprese o  da  ricomprendere
          nella rete di trasmissione nazionale o  rete  nazionale  di
          gasdotti; 
                m) i provvedimenti della commissione centrale per  la
          definizione  e  applicazione  delle  speciali   misure   di
          protezione, recanti applicazione, modifica e  revoca  delle
          speciali   misure   di   protezione   nei   confronti   dei
          collaboratori e testimoni di giustizia; 
                m-bis)  le  controversie   aventi   per   oggetto   i
          provvedimenti dell'Agenzia  nazionale  di  regolamentazione
          del settore postale di cui alla  lettera  h)  del  comma  2
          dell'art. 37 della legge 4 giugno  2010,  n.  96,  compresi
          quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai  rapporti
          di impiego; 
                m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per  la
          regolazione e la vigilanza in materia  di  acqua  istituita
          dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13  maggio  2011,
          n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio
          2011, n. 106; 
                m-quater) le azioni individuali e collettive  avverso
          le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste
          dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo  11  aprile
          2006,  n.  198,  quando  rientrano,  ai  sensi  del  citato
          decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; 
                m-quinquies) gli atti e i provvedimenti  adottati  in
          esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art.  16
          del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio
          2015; 
                m-sexies)  i  provvedimenti   di   espulsione   dello
          straniero  adottati  dal  Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art. 13, comma 1, del decreto  legislativo  25  luglio
          1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi  dell'art.  3  del
          decreto-legge 27  luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 
              2. Tutti i termini processuali ordinari sono  dimezzati
          salvo,  nei  giudizi  di  primo  grado,   quelli   per   la
          notificazione  del  ricorso   introduttivo,   del   ricorso
          incidentale e dei motivi aggiunti, nonche'  quelli  di  cui
          all'art. 62, comma 1, e quelli  espressamente  disciplinati
          nel presente articolo. 
              3. Salva  l'applicazione  dell'art.  60,  il  tribunale
          amministrativo  regionale  chiamato  a  pronunciare   sulla
          domanda   cautelare,   accertata   la    completezza    del
          contraddittorio  ovvero   disposta   l'integrazione   dello
          stesso,  se  ritiene,  a  un  primo  sommario   esame,   la
          sussistenza di profili di fondatezza del ricorso  e  di  un
          pregiudizio grave e irreparabile, fissa  con  ordinanza  la
          data  di  discussione  del  merito   alla   prima   udienza
          successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla
          data di deposito  dell'ordinanza,  disponendo  altresi'  il
          deposito dei documenti  necessari  e  l'acquisizione  delle
          eventuali  altre  prove  occorrenti.  In  caso  di  rigetto
          dell'istanza   cautelare    da    parte    del    tribunale
          amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi
          l'ordinanza di primo grado,  la  pronuncia  di  appello  e'
          trasmessa al  tribunale  amministrativo  regionale  per  la
          fissazione dell'udienza di  merito.  In  tale  ipotesi,  il
          termine di trenta giorni decorre dalla data di  ricevimento
          dell'ordinanza da  parte  della  segreteria  del  tribunale
          amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 
              4. Con l'ordinanza di  cui  al  comma  3,  in  caso  di
          estrema gravita' ed urgenza,  il  tribunale  amministrativo
          regionale o il  Consiglio  di  Stato  possono  disporre  le
          opportune misure cautelari. Al  procedimento  cautelare  si
          applicano le disposizioni del Titolo II del  Libro  II,  in
          quanto non derogate dal presente articolo. 
              5.  Quando  almeno  una   delle   parti,   nell'udienza
          discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione
          anticipata  del  dispositivo  rispetto  alla  sentenza,  il
          dispositivo e' pubblicato mediante deposito in  segreteria,
          non oltre sette giorni  dalla  decisione  della  causa.  La
          dichiarazione  della  parte  e'   attestata   nel   verbale
          d'udienza. 
              6. La parte puo' chiedere  al  Consiglio  di  Stato  la
          sospensione dell'esecutivita' del  dispositivo,  proponendo
          appello entro trenta giorni dalla  relativa  pubblicazione,
          con riserva dei motivi  da  proporre  entro  trenta  giorni
          dalla notificazione della sentenza ovvero  entro  tre  mesi
          dalla  sua   pubblicazione.   La   mancata   richiesta   di
          sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non  preclude
          la    possibilita'    di    chiedere     la     sospensione
          dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione  dei
          motivi. 
              7. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano
          anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione  di
          terzo.». 
              - Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a), della
          legge 23 febbraio 1999, n.  44,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'art. 18. 
              - Per completezza, si riporta il  testo  dell'art.  61,
          comma  23,  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico,  la
          semplificazione,  la  competitivita',  la   stabilizzazione
          della  finanza  pubblica  e  la  perequazione  tributaria),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          supplemento ordinario: 
              «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa  ed
          abolizione della quota di partecipazione al  costo  per  le
          prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis). 
              23. Le  somme  di  denaro  sequestrate  nell'ambito  di
          procedimenti penali  o  per  l'applicazione  di  misure  di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni,  o  di  irrogazione  di  sanzioni
          amministrative, anche  di  cui  al  decreto  legislativo  8
          giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un  unico  fondo.  Allo
          stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti  dai
          beni  confiscati  nell'ambito   di   procedimenti   penali,
          amministrativi  o   per   l'applicazione   di   misure   di
          prevenzione di cui alla legge 31 maggio  1965,  n.  575,  e
          successive modificazioni, nonche' alla  legge  27  dicembre
          1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione
          di  sanzioni  amministrative,  anche  di  cui  al   decreto
          legislativo  8  giugno   2001,   n.   231,   e   successive
          modificazioni. Per la gestione delle predette risorse  puo'
          essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma  367
          della legge 24 dicembre  2007,  n.  244.  Con  decreto  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il
          Ministro della giustizia e con  il  Ministro  dell'interno,
          sono adottate le disposizioni di  attuazione  del  presente
          comma. 
              (Omissis).». 
              - Gli articoli 737 e seguenti del codice  di  procedura
          civile sono contenuti nel Capo VI del Titolo II  del  Libro
          IV, che tratta delle «Disposizioni comuni  ai  procedimenti
          in camera di consiglio».