(( Art. 31-ter Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili 1. All'articolo 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili. 2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto. 3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso. 3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento. 3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno. 3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi. 3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.». 2. Il rispetto della procedura di cui ai commi da 3 a 3.6 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, esonera il Ministero dell'interno ed i suoi organi periferici dalla responsabilita' civile e amministrativa per la mancata esecuzione di provvedimenti di rilascio di immobili abusivamente occupati, qualora la stessa sia dipesa dall'impossibilita' di individuare le misure emergenziali di cui al comma 3.1 del citato articolo 11, ovvero dalla necessita' di assicurare la salvaguardia della pubblica e privata incolumita'. Nei predetti casi e' dovuta esclusivamente l'indennita' di cui al comma 3.2 del citato articolo 11. 3. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del citato decreto-legge n. 14 del 2017, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))
Riferimenti normativi - Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, come modificato dalla presente legge: «Art. 11 (Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili). - 1. Il prefetto, acquisito il parere del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in seduta allargata ai rappresentanti della regione, emana, ai sensi dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, direttive per la prevenzione delle occupazioni arbitrarie di immobili. 2. Quando e' richiesto l'intervento della Forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili occupati arbitrariamente da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, l'autorita' o l'organo che vi provvede ne da' comunicazione al prefetto 3. Il prefetto, ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ai fini dell'emanazione delle direttive concernenti il concorso delle diverse componenti della Forza pubblica nell'esecuzione del provvedimento, estendendo la partecipazione ai rappresentanti della regione. Il prefetto comunica tempestivamente all'autorita' giudiziaria che ha emesso il provvedimento di rilascio l'intervenuta esecuzione dello stesso. 3.1. Il prefetto, qualora ravvisi la necessita' di definire un piano delle misure emergenziali necessarie per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, istituisce una cabina di regia incaricata di provvedere nel termine di novanta giorni. Della cabina di regia fanno parte, oltre a rappresentanti della prefettura, anche rappresentanti della regione e degli enti locali interessati, nonche' degli enti competenti in materia di edilizia residenziale pubblica. Ai rappresentanti della cabina di regia non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato. 3.2. Alla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1, il prefetto riferisce all'autorita' giudiziaria gli esiti dell'attivita' svolta dalla cabina di regia, indicando i tempi di esecuzione del provvedimento di rilascio ovvero le ragioni che ne rendono necessario il differimento. L'autorita' giudiziaria competente per l'esecuzione, tenuto conto delle informazioni ricevute, adotta i provvedimenti necessari, ivi compreso quello di differimento dell'esecuzione. Ferma restando la responsabilita' anche sotto il profilo risarcitorio degli autori del reato di occupazione abusiva, al proprietario o al titolare di altro diritto reale di godimento sull'immobile e' liquidata dal prefetto un'indennita' onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, secondo criteri equitativi che tengono conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata dell'occupazione, dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione. L'indennita' e' riconosciuta a decorrere dalla scadenza del termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 e non e' dovuta se l'avente diritto ha dato causa o ha concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'occupazione arbitraria. Avverso il provvedimento che ha disposto la liquidazione dell'indennita' il proprietario dell'immobile puo' proporre ricorso dinanzi al tribunale del luogo ove l'immobile si trova. Il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione dell'indennita'. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale decide in composizione monocratica. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non puo' far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento. 3.3. Il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio non puo' superare un anno decorrente dalla data di adozione del relativo provvedimento. 3.4. Ai fini della corresponsione dell'indennita' di cui al comma 3.2, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, affluite all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite all'erario. Il fondo potra' essere alimentato anche con le risorse provenienti dal Fondo unico giustizia di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per la quota spettante al Ministero dell'interno. 3.5. Qualora al prefetto sia richiesto l'ausilio della Forza pubblica per l'esecuzione di una pluralita' di ordinanze di rilascio da cui puo' derivare pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, convoca il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, allargato ai rappresentanti della regione, per la predisposizione del programma degli interventi. La determinazione del programma degli interventi avviene secondo criteri di priorita' che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumita' e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonche' dei livelli assistenziali che devono essere garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali. Il programma degli interventi e' comunicato all'autorita' giudiziaria che ha adottato le ordinanze di rilascio nonche' ai soggetti proprietari. Il termine di novanta giorni di cui al comma 3.1 inizia a decorrere, per ciascun intervento, dalla data individuata in base al programma degli interventi. 3.6. Avverso il programma di cui al comma 3.5 e' ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all'art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L'eventuale annullamento del predetto provvedimento puo' dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile. 3-bis. All'art. 5 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo il comma 1-ter e' aggiunto il seguente: «1-quater. Il sindaco, in presenza di persone minorenni o meritevoli di tutela, puo' dare disposizioni in deroga a quanto previsto ai commi 1 e 1-bis, a tutela delle condizioni igienico-sanitarie.». - Per completezza, si riporta il testo dell'art. 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121: «Art. 13 (Prefetto). - Il prefetto e' autorita' provinciale di pubblica sicurezza. Il prefetto ha la responsabilita' generale dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia e sovraintende all'attuazione delle direttive emanate in materia. Assicura unita' di indirizzo e coordinamento dei compiti e delle attivita' degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza nella provincia, promuovendo le misure occorrenti. A tali fini il prefetto deve essere tempestivamente informato dal questore e dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza su quanto comunque abbia attinenza con l'ordine e la sicurezza pubblica nella provincia. Il prefetto dispone della forza pubblica e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione in base alle leggi vigenti e ne coordina le attivita'. Il prefetto trasmette al Ministro dell'interno relazioni sull'attivita' delle forze di polizia in riferimento ai compiti di cui al presente articolo. Il prefetto tiene informato il commissario del Governo nella regione sui provvedimenti che adotta nell'esercizio dei poteri ad esso attribuiti dalla presente legge.». - Per completezza, si riporta il testo dell'art. 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n. 156, supplemento ordinario: «Art. 119 (Rito abbreviato comune a determinate materie). - 1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, nonche' i provvedimenti di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche delle societa' o associazioni sportive professionistiche, o comunque incidenti sulla partecipazione a competizioni professionistiche, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorita' amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti; c) i provvedimenti relativi alle procedure di privatizzazione o di dismissione di imprese o beni pubblici, nonche' quelli relativi alla costituzione, modificazione o soppressione di societa', aziende e istituzioni da parte degli enti locali; c-bis) i provvedimenti adottati nell'esercizio dei poteri speciali inerenti alle attivita' di rilevanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale e nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni; d) i provvedimenti di nomina, adottati previa delibera del Consiglio dei ministri; e) i provvedimenti di scioglimento degli organi di governo degli enti locali e quelli connessi, che riguardano la loro formazione e il loro funzionamento; f) i provvedimenti relativi alle procedure di occupazione e di espropriazione delle aree destinate all'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilita' e i provvedimenti di espropriazione delle invenzioni adottati ai sensi del codice della proprieta' industriale; g) i provvedimenti del Comitato olimpico nazionale italiano o delle Federazioni sportive; h) le ordinanze adottate in tutte le situazioni di emergenza dichiarate ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e i consequenziali provvedimenti commissariali; i) il rapporto di lavoro del personale dei servizi di informazione per la sicurezza, ai sensi dell'art. 22, della legge 3 agosto 2007, n. 124; l) le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in materia di impianti di generazione di energia elettrica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, comprese quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i rigassificatori, i gasdotti di importazione, le centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 400 MW nonche' quelle relative ad infrastrutture di trasporto ricomprese o da ricomprendere nella rete di trasmissione nazionale o rete nazionale di gasdotti; m) i provvedimenti della commissione centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione, recanti applicazione, modifica e revoca delle speciali misure di protezione nei confronti dei collaboratori e testimoni di giustizia; m-bis) le controversie aventi per oggetto i provvedimenti dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale di cui alla lettera h) del comma 2 dell'art. 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96, compresi quelli sanzionatori ed esclusi quelli inerenti ai rapporti di impiego; m-ter) i provvedimenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua istituita dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; m-quater) le azioni individuali e collettive avverso le discriminazioni di genere in ambito lavorativo, previste dall'art. 36 e seguenti del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, quando rientrano, ai sensi del citato decreto, nella giurisdizione del giudice amministrativo; m-quinquies) gli atti e i provvedimenti adottati in esecuzione di una decisione di recupero di cui all'art. 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015; m-sexies) i provvedimenti di espulsione dello straniero adottati dal Ministro dell'interno ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e quelli adottati ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. 2. Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonche' quelli di cui all'art. 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo. 3. Salva l'applicazione dell'art. 60, il tribunale amministrativo regionale chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare, accertata la completezza del contraddittorio ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. 4. Con l'ordinanza di cui al comma 3, in caso di estrema gravita' ed urgenza, il tribunale amministrativo regionale o il Consiglio di Stato possono disporre le opportune misure cautelari. Al procedimento cautelare si applicano le disposizioni del Titolo II del Libro II, in quanto non derogate dal presente articolo. 5. Quando almeno una delle parti, nell'udienza discussione, dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo e' pubblicato mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla decisione della causa. La dichiarazione della parte e' attestata nel verbale d'udienza. 6. La parte puo' chiedere al Consiglio di Stato la sospensione dell'esecutivita' del dispositivo, proponendo appello entro trenta giorni dalla relativa pubblicazione, con riserva dei motivi da proporre entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero entro tre mesi dalla sua pubblicazione. La mancata richiesta di sospensione dell'esecutivita' del dispositivo non preclude la possibilita' di chiedere la sospensione dell'esecutivita' della sentenza dopo la pubblicazione dei motivi. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo.». - Per il testo dell'art. 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44, si veda nei riferimenti normativi all'art. 18. - Per completezza, si riporta il testo dell'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147, supplemento ordinario: «Art. 61 (Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica). - (Omissis). 23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresi' i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche' alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse puo' essere utilizzata la societa' di cui all'art. 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (Omissis).». - Gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile sono contenuti nel Capo VI del Titolo II del Libro IV, che tratta delle «Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio».