Art. 32 
 
Integrazione del  volontariato  organizzato  nel  Servizio  nazionale
  della protezione civile (Articolo 18 legge  225/1992;  Articolo  8,
  comma 1, decreto-legge 90/2005, conv. legge 152/2005;  Articolo  4,
  comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17,  32,  comma  4,  e  41,  comma
  6, decreto legislativo 117/2017) 
 
  1. Il volontario di protezione civile e' colui che, per sua  libera
scelta, svolge l'attivita' di volontariato in favore della  comunita'
e del bene comune, nell'ambito delle attivita' di  protezione  civile
di cui all'articolo 2, mettendo a disposizione il proprio tempo e  le
proprie capacita' per acquisire, all'interno delle  organizzazioni  o
delle altre forme di volontariato  organizzato  di  cui  al  presente
Capo, la formazione e la preparazione necessaria per concorrere  alla
promozione di efficaci risposte ai  bisogni  delle  persone  e  delle
comunita' beneficiarie della sua azione in modo personale,  spontaneo
e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente
per fini di solidarieta', partecipando, con passione e impegno ad una
forza libera e organizzata che contribuisce a migliorare la  vita  di
tutti. 
  2. Il Servizio nazionale della protezione civile promuove  la  piu'
ampia partecipazione del volontariato organizzato alle  attivita'  di
protezione civile di cui all'articolo 2, riconoscendone il  valore  e
la funzione sociale ai fini dell'adempimento dei doveri  inderogabili
di  solidarieta'  di  cui  all'articolo  2,  secondo   comma,   della
Costituzione  e,  in  quanto  espressione  dei  principi  di   libera
partecipazione, solidarieta' e pluralismo, ne riconosce e stimola  le
iniziative e ne assicura il coordinamento. 
  3. La partecipazione del  volontariato  al  Servizio  nazionale  si
realizza mediante enti del  Terzo  settore,  ivi  compresi  i  Gruppi
comunali, che  svolgono  l'attivita'  di  protezione  civile  di  cui
all'articolo 5, comma 1, lettera y) del decreto legislativo 3  luglio
2017,  n.  117,  nonche'  mediante  altre   forme   di   volontariato
organizzato appositamente costituite,  per  il  perseguimento,  senza
scopo di lucro, delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita'
sociale concorrenti all'esercizio della funzione di protezione civile
di cui all'articolo 1. 
  4. In conformita' a quanto previsto dagli articoli 3, 4,  comma  2,
32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.
117, le disposizioni del citato decreto legislativo si  applicano  al
volontariato  di  cui  al  comma  2  in  quanto  compatibili  con  le
disposizioni contenute nel presente Capo. 
  5. I modi e  le  forme  di  partecipazione  del  volontariato  alle
attivita' di  protezione  civile  sono  definiti  dalle  disposizioni
contenute nella Sezione  II  del  presente  Capo,  che  costituiscono
principi della legislazione statale in  materia  e  disciplinano,  in
particolare, strumenti, modalita' e procedure per: 
    a) garantire l'integrazione del volontariato  nell'organizzazione
del Servizio nazionale, anche a livello territoriale, regolandone  la
preparazione, l'attivazione e l'impiego in forma coordinata; 
    b)  la   partecipazione   del   volontariato   all'attivita'   di
predisposizione ed attuazione di piani di protezione civile  ed  alle
attivita' di previsione, prevenzione, gestione  e  superamento  delle
situazioni di emergenza di cui all'articolo 7, comma 1,  lettere  a),
b)  e  c),  prevedendo  il  rimborso  delle   spese   sostenute,   il
mantenimento del posto di lavoro e del relativo trattamento economico
e previdenziale nei periodi di impiego riconosciuti  ai  sensi  della
lettera  a),  e  la  garanzia  della  copertura  assicurativa   degli
interessati; 
    c) la  concessione  di  contributi  per  il  potenziamento  della
capacita' operativa, il miglioramento della preparazione tecnica  dei
volontari e lo sviluppo della resilienza delle comunita'. 
  6. Con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15,  acquisito
il parere  del  Comitato  di  cui  all'articolo  42,  sono  impartiti
indirizzi  per  assicurare,  nel  rispetto  delle  peculiarita'   dei
territori, l'unitaria ed effettiva attuazione delle  disposizioni  di
cui alla Sezione II del presente Capo. 
 
          Note all'art. 32: 
              - Si riporta il testo degli articoli 3, 4, comma 2,  5,
          comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6 del  decreto
          legislativo 3 luglio 2017,  n.  117,  recante  «Codice  del
          Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma  2,  lettera  b),
          della legge 6 giugno 2016, n. 106: 
              «Art. 3. (Norme applicabili)  1.  Le  disposizioni  del
          presente Codice si applicano, ove non derogate ed in quanto
          compatibili, anche alle categorie di enti del Terzo settore
          che hanno una disciplina particolare. 
              2. Per quanto non preVisto dal  presente  Codice,  agli
          enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili,
          le norme del Codice civile e le  relative  disposizioni  di
          attuazione. 
              3. Salvo quanto preVisto dal Capo II del  Titolo  VIII,
          le disposizioni del presente Codice non si  applicano  agli
          enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. 
              «Art. 4. (Enti del Terzo settore) 
              (omissis) 
              2. Non sono enti del Terzo settore  le  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi  dell'art.  32,  comma  4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. 
              Art. 5. (Attivita' di interesse generale) 1.  Gli  enti
          del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le
          cooperative  sociali,  esercitano  in   via   esclusiva   o
          principale una o piu' attivita' di interesse  generale  per
          il  perseguimento,  senza  scopo  di  lucro,  di  finalita'
          civiche,  solidaristiche  e   di   utilita'   sociale.   Si
          considerano di interesse generale, se svolte in conformita'
          alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio,  le
          attivita' aventi ad oggetto: 
              (Omissis) 
                y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio
          1992, n. 225, e successive modificazioni;» 
                «Art. 32. (Organizzazioni di volontariato)  (Omissis)
          4.  Alle  organizzazioni  di  volontariato   che   svolgono
          l'attivita' di cui all'art. 5,  comma  1,  lettera  y),  le
          norme del presente capo si  applicano  nel  rispetto  delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile  e   alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della  legge  16
          marzo 2017, n. 30.» 
              «Art. 41.( Reti associative) 
              (Omissis) 
              6. Alle reti associative operanti nel  settore  di  cui
          all'art. 5,  comma  1,  lettera  y),  le  disposizioni  del
          presente  articolo  si   applicano   nel   rispetto   delle
          disposizioni  in  materia  di  protezione  civile,  e  alla
          relativa  disciplina  si  provvede  nell'ambito  di  quanto
          preVisto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della  legge  16
          marzo 2017, n. 30.».