Art. 22 Violazioni in materia di indicazione obbligatorie nella distribuzione di alimenti non preimballati attraverso distributori automatici di cui all'articolo 18 del presente decreto 1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni di cui all'articolo 18, comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. La medesima sanzione si applica quando le predette indicazioni obbligatorie non sono riportate in lingua italiana in conformita' alle disposizioni dell'articolo 18, comma 2. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette di apporre sui distributori automatici l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 40.000 euro.