Art. 23 Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 del presente decreto 1. L'operatore del settore alimentare che viola le disposizioni dell'articolo 19 in materia di vendita dei prodotti non preimballati e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore alimentare che omette, nella vendita dei prodotti non preimballati di cui all'articolo 19 e degli alimenti non preimballati serviti dalle collettivita', l'indicazione delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, prevista obbligatoriamente dall'articolo 44, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro. 3. Quando l'indicazione di cui al comma 2 e' resa con modalita' difformi da quelle previste dalle disposizioni nazionali emanate ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, del regolamento, all'operatore del settore alimentare si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro. Quando la violazione riguarda solo aspetti formali, essa comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro. 4. L'operatore del settore alimentare che omette, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore o alle collettivita', le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 19, comma 7, e' soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.