Art. 26 Accesso ai dati personali 1. La persona interessata puo' chiedere all'organo, ufficio o comando di polizia titolare del trattamento la conferma dell'esistenza di dati personali che la riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile e, se i dati sono trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima. 2. L'istanza e' sottoscritta dalla persona interessata in presenza dell'operatore addetto dell'organo, ufficio o comando di polizia, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita'. 3. L'istanza puo' essere presentata anche per via telematica con le modalita' di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 4. Il soggetto che agisce per conto della persona interessata esibisce o allega copia della procura ovvero della delega conferita con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 5. Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio o comando di polizia, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, comunica alla persona interessata le determinazioni assunte. 6. L'organo, ufficio o comando di polizia puo' omettere di provvedere in merito alla richiesta di cui al comma 1, dandone informazione al Garante, se cio' puo' pregiudicare azioni o operazioni a tutela dell'ordine o della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza dello Stato, la persona interessata o i diritti e le liberta' di terzi.
Note all'art. 26: - Si riporta il testo dell'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale): «Art. 65 (Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica). - 1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato e' rilasciato da un certificatore qualificato; b) ovvero, quando l'istante o il dichiarante e' identificato attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), nonche' attraverso uno degli altri strumenti di cui all'art. 64, comma 2-novies, nei limiti ivi previsti; c) ovvero sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identita'; c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante mediante la propria casella di posta elettronica certificata purche' le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via telematica secondo modalita' definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71, e cio' sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai sensi dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. (Omissis).».