Art. 26 
 
                      Accesso ai dati personali 
 
  1. La persona  interessata  puo'  chiedere  all'organo,  ufficio  o
comando   di   polizia   titolare   del   trattamento   la   conferma
dell'esistenza  di  dati  personali  che  la  riguardano,   la   loro
comunicazione in forma intelligibile e, se i dati  sono  trattati  in
violazione di vigenti disposizioni di legge o di regolamento, il loro
aggiornamento, rettifica, cancellazione, blocco o  trasformazione  in
forma anonima. 
  2. L'istanza e' sottoscritta dalla persona interessata in  presenza
dell'operatore addetto dell'organo, ufficio  o  comando  di  polizia,
ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia  fotostatica  non
autenticata di un documento di identita'. 
  3. L'istanza puo' essere presentata anche per via telematica con le
modalita' di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo  7
marzo 2005, n. 82. 
  4. Il soggetto che  agisce  per  conto  della  persona  interessata
esibisce o allega copia della procura ovvero della  delega  conferita
con le modalita' di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Esperiti i necessari accertamenti, l'organo, ufficio  o  comando
di polizia, entro trenta  giorni  dalla  ricezione  della  richiesta,
comunica alla persona interessata le determinazioni assunte. 
  6.  L'organo,  ufficio  o  comando  di  polizia  puo'  omettere  di
provvedere in merito alla  richiesta  di  cui  al  comma  1,  dandone
informazione  al  Garante,  se  cio'  puo'  pregiudicare   azioni   o
operazioni a tutela dell'ordine  o  della  sicurezza  pubblica  o  di
prevenzione e repressione dei reati o la sicurezza  dello  Stato,  la
persona interessata o i diritti e le liberta' di terzi. 
 
          Note all'art. 26: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  65,  comma  1,  del
          decreto  legislativo  7   marzo   2005,   n.   82   (Codice
          dell'amministrazione digitale): 
              «Art.  65  (Istanze  e  dichiarazioni  presentate  alle
          pubbliche amministrazioni per  via  telematica).  -  1.  Le
          istanze e le dichiarazioni presentate  per  via  telematica
          alle pubbliche amministrazioni e  ai  gestori  dei  servizi
          pubblici ai sensi dell'art. 38, commi 1 e  3,  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,
          sono valide: 
              a) se sottoscritte mediante  la  firma  digitale  o  la
          firma  elettronica  qualificata,  il  cui  certificato   e'
          rilasciato da un certificatore qualificato; 
              b)  ovvero,  quando  l'istante  o  il  dichiarante   e'
          identificato attraverso il sistema  pubblico  di  identita'
          digitale  (SPID),  nonche'  attraverso  uno   degli   altri
          strumenti di cui all'art. 64, comma  2-novies,  nei  limiti
          ivi previsti; 
              c) ovvero sono  sottoscritte  e  presentate  unitamente
          alla copia del documento d'identita'; 
              c-bis)  ovvero  se   trasmesse   dall'istante   o   dal
          dichiarante  mediante   la   propria   casella   di   posta
          elettronica certificata purche' le relative credenziali  di
          accesso siano state rilasciate previa  identificazione  del
          titolare,  anche  per  via  telematica  secondo   modalita'
          definite con regole tecniche adottate  ai  sensi  dell'art.
          71, e cio'  sia  attestato  dal  gestore  del  sistema  nel
          messaggio  o  in  un  suo  allegato.  In   tal   caso,   la
          trasmissione costituisce dichiarazione vincolante ai  sensi
          dell'art. 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve  le
          disposizioni normative che  prevedono  l'uso  di  specifici
          sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario. 
              (Omissis).».