Art. 27 
 
               Accertamenti dell'autorita' giudiziaria 
 
  1. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che
lo riguardano, trattati da organi, uffici o  comandi  di  polizia  in
violazione di disposizioni di legge o di regolamento,  puo'  chiedere
al tribunale del luogo ove risiede il  titolare  del  trattamento  di
compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la
rettifica,  l'integrazione,  la  cancellazione,  il   blocco   o   la
trasformazione in forma anonima dei  dati  medesimi.  Si  applica  la
disposizione di cui all'articolo 152, comma 1-bis, del Codice. 
  2. L'organo, ufficio o comando di polizia,  qualora  abbia  notizia
della controversia instaurata innanzi  all'autorita'  giudiziaria  di
cui al comma  1,  dispone  l'immediata  verifica  dei  dati  e  delle
informazioni di cui  la  persona  interessata  affermi  l'erroneita',
l'incompletezza e  l'illegittima  raccolta,  ai  fini  dell'eventuale
aggiornamento,  rettifica,  integrazione,  cancellazione,  blocco   o
trasformazione   in   forma    anonima    degli    stessi.    L'esito
dell'accertamento e' comunicato all'autorita' giudiziaria. 
 
          Note all'art. 27: 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 152 del  citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: 
              «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte
          le controversie che  riguardano,  comunque,  l'applicazione
          delle disposizioni del  presente  codice,  comprese  quelle
          inerenti  ai  provvedimenti  del  Garante  in  materia   di
          protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione,
          nonche' le controversie previste  dall'art.  10,  comma  5,
          della  legge  1°  aprile  1981,  n.   121,   e   successive
          modificazioni, sono  attribuite  all'autorita'  giudiziaria
          ordinaria. 
              1-bis.  Le  controversie  di  cui  al  comma   1   sono
          disciplinate  dall'art.  10  del  decreto  legislativo   1°
          settembre 2011, n. 150.».