Art. 27 Accertamenti dell'autorita' giudiziaria 1. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, trattati da organi, uffici o comandi di polizia in violazione di disposizioni di legge o di regolamento, puo' chiedere al tribunale del luogo ove risiede il titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, il blocco o la trasformazione in forma anonima dei dati medesimi. Si applica la disposizione di cui all'articolo 152, comma 1-bis, del Codice. 2. L'organo, ufficio o comando di polizia, qualora abbia notizia della controversia instaurata innanzi all'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, dispone l'immediata verifica dei dati e delle informazioni di cui la persona interessata affermi l'erroneita', l'incompletezza e l'illegittima raccolta, ai fini dell'eventuale aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco o trasformazione in forma anonima degli stessi. L'esito dell'accertamento e' comunicato all'autorita' giudiziaria.
Note all'art. 27: - Si riporta il testo vigente dell'art. 152 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196: «Art. 152 (Autorita' giudiziaria ordinaria). - 1. Tutte le controversie che riguardano, comunque, l'applicazione delle disposizioni del presente codice, comprese quelle inerenti ai provvedimenti del Garante in materia di protezione dei dati personali o alla loro mancata adozione, nonche' le controversie previste dall'art. 10, comma 5, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono attribuite all'autorita' giudiziaria ordinaria. 1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 10 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.».