Art. 28 Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali, sanzionatori e di prevenzione 1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai dati personali comunicati all'autorita' giudiziaria per le esigenze del procedimento penale o per le finalita' di applicazione o esecuzione della pena, o comunicati all'autorita' amministrativa per le esigenze del procedimento sanzionatorio, ne' a quelli comunicati all'autorita' competente per le esigenze dei procedimenti di applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. 2. Nei procedimenti di cui al comma 1 la tutela della persona interessata rispetto al trattamento dei dati personali e' garantita nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.