Art. 28 
 
Trattamento dei dati relativi a procedimenti penali,  sanzionatori  e
                           di prevenzione 
 
  1. Le disposizioni di cui agli articoli 26 e 27 non si applicano ai
dati personali comunicati all'autorita' giudiziaria per  le  esigenze
del  procedimento  penale  o  per  le  finalita'  di  applicazione  o
esecuzione della pena, o comunicati all'autorita' amministrativa  per
le esigenze del procedimento sanzionatorio, ne' a  quelli  comunicati
all'autorita'  competente  per  le  esigenze  dei   procedimenti   di
applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione. 
  2. Nei procedimenti di cui al  comma  1  la  tutela  della  persona
interessata rispetto al trattamento dei dati personali  e'  garantita
nelle forme previste per ciascuno dei procedimenti stessi.