Art. 18 
 
                      L'attivita' di controllo 
 
  1.  Il  direttore  dell'esecuzione  svolge  il  coordinamento,   la
direzione  e  il  controllo  tecnico-contabile  dell'esecuzione   del
contratto stipulato dalla stazione appaltante, in modo da assicurarne
la regolare esecuzione nei tempi  stabiliti  e  in  conformita'  alle
prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle  condizioni
offerte in sede di aggiudicazione o affidamento. 
  2. In relazione alle specifiche tipologie di  forniture  o  servizi
oggetto  di  contratto,  le  attivita'  di  controllo  del  direttore
dell'esecuzione sono indirizzate a valutare i seguenti profili: 
    a) la qualita'  del  servizio  o  della  fornitura,  intesa  come
aderenza o conformita' a tutti gli standard qualitativi richiesti nel
contratto  o  nel  capitolato   e   eventualmente   alle   condizioni
migliorative contenute nell'offerta; 
    b) l'adeguatezza delle  prestazioni  o  il  raggiungimento  degli
obiettivi; 
    c) il rispetto dei tempi e delle modalita' di consegna; 
    d)  l'adeguatezza  della  reportistica  sulle  prestazioni  e  le
attivita' svolte; 
    e) la soddisfazione del cliente o dell'utente finale; 
    f) il rispetto da parte dell'esecutore degli obblighi in  materia
ambientale, sociale e del lavoro di cui all'articolo 30, comma 3, del
codice. 
  Tale  controllo  e'  condotto  nel  corso  dell'intera  durata  del
rapporto e deve essere realizzato con criteri di misurabilita'  della
qualita', sulla base di parametri oggettivi, non limitati al generico
richiamo delle regole dell'arte.  Gli  esiti  del  controllo  debbono
risultare da apposito processo verbale. 
  3. Il direttore  dell'esecuzione  segnala  tempestivamente  al  RUP
eventuali  ritardi,  disfunzioni  o   inadempimenti   rispetto   alle
prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione  da  parte
del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della  risoluzione
dello stesso per inadempimento nei casi consentiti. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Si riporta l'articolo 30, comma 3, del citato decreto
          legislativo n. 50 del 2016: 
              «Art. 30 (Principi per l'aggiudicazione e  l'esecuzione
          di appalti e concessioni). - (Omissis). 
              3.   Nell'esecuzione   di   appalti   pubblici   e   di
          concessioni,  gli  operatori   economici   rispettano   gli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato X. 
              (Omissis).».