Art. 19 
 
                 Avvio dell'esecuzione del contratto 
 
  1. Il direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni  del
RUP,  dopo  che  il  contratto  e'  divenuto  efficace,   da'   avvio
all'esecuzione della prestazione,  fornendo  all'esecutore  tutte  le
istruzioni  e  direttive  necessarie   e   redigendo,   laddove   sia
indispensabile in relazione alla natura  e  al  luogo  di  esecuzione
delle prestazioni, apposito verbale firmato anche dall'esecutore, nel
quale sono indicati: 
    a) le aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l'attivita'; 
    b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi
a disposizione dalla stazione appaltante, compresa  la  dichiarazione
attestante che lo  stato  attuale  degli  ambienti  e'  tale  da  non
impedire l'avvio o la prosecuzione dell'attivita'. 
  2. Quando, nei casi consentiti  dall'articolo  32  del  codice,  e'
disposta l'esecuzione anticipata, il direttore dell'esecuzione indica
nel   verbale   di   avvio   quanto   predisposto   o   somministrato
dall'esecutore per il rimborso delle relative spese. 
  3. Quando nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del  codice,
il  direttore  dell'esecuzione  ordina  l'avvio  dell'esecuzione  del
contratto in via di  urgenza,  indica  nel  verbale  di  consegna  le
prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire. 
 
          Note all'art. 19: 
              - Si riporta l'articolo 32 del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016: 
              «Art. 32 (Fasi delle procedure di affidamento). - 1. Le
          procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo
          nel rispetto degli atti di  programmazione  delle  stazioni
          appaltanti previsti  dal  presente  codice  o  dalle  norme
          vigenti. 
              2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento  dei
          contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in  conformita'
          ai  propri  ordinamenti,   decretano   o   determinano   di
          contrarre,  individuando  gli   elementi   essenziali   del
          contratto  e  i  criteri  di  selezione   degli   operatori
          economici  e  delle  offerte.  Nella   procedura   di   cui
          all'articolo  36,  comma  2,  lettera   a),   la   stazione
          appaltante puo' procedere ad  affidamento  diretto  tramite
          determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in
          modo semplificato, l'oggetto  dell'affidamento,  l'importo,
          il fornitore, le ragioni della  scelta  del  fornitore,  il
          possesso da parte sua dei requisiti di carattere  generale,
          nonche' il possesso  dei  requisiti  tecnico-professionali,
          ove richiesti. 
              3.  La  selezione  dei  partecipanti  e  delle  offerte
          avviene mediante  uno  dei  sistemi  e  secondo  i  criteri
          previsti dal presente codice. 
              4. Ciascun concorrente  non  puo'  presentare  piu'  di
          un'offerta. L'offerta e' vincolante per il periodo indicato
          nel bando o nell'invito e, in caso di mancata  indicazione,
          per centottanta giorni dalla scadenza del  termine  per  la
          sua presentazione. La  stazione  appaltante  puo'  chiedere
          agli offerenti il differimento di detto termine. 
              5.  La  stazione  appaltante,  previa  verifica   della
          proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
          1, provvede all'aggiudicazione. 
              6.  L'aggiudicazione  non  equivale   ad   accettazione
          dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile
          fino al termine stabilito nel comma 8. 
              7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo  la  verifica
          del possesso dei prescritti requisiti. 
              8. Divenuta efficace l'aggiudicazione,  e  fatto  salvo
          l'esercizio dei poteri di autotutela  nei  casi  consentiti
          dalle norme  vigenti,  la  stipulazione  del  contratto  di
          appalto o  di  concessione  ha  luogo  entro  i  successivi
          sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o
          nell'invito ad offrire, ovvero  l'ipotesi  di  differimento
          espressamente  concordata  con  l'aggiudicatario.   Se   la
          stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato,
          l'aggiudicatario  puo',  mediante  atto   notificato   alla
          stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere
          dal  contratto.   All'aggiudicatario   non   spetta   alcun
          indennizzo, salvo  il  rimborso  delle  spese  contrattuali
          documentate. Nel caso  di  lavori,  se  e'  intervenuta  la
          consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi
          e  forniture,  se  si  e'  dato  avvio  all'esecuzione  del
          contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al
          rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei  lavori
          ordinati dal direttore  lavori,  ivi  comprese  quelle  per
          opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si
          e'  dato  avvio  all'esecuzione  del   contratto   in   via
          d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto  al  rimborso  delle
          spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine  del
          direttore dell'esecuzione. L'esecuzione d'urgenza di cui al
          presente comma e' ammessa esclusivamente nelle  ipotesi  di
          eventi  oggettivamente   imprevedibili,   per   ovviare   a
          situazioni di pericolo per persone, animali o cose,  ovvero
          per  l'igiene  e  la  salute  pubblica,   ovvero   per   il
          patrimonio, storico, artistico, culturale ovvero  nei  casi
          in cui la mancata esecuzione  immediata  della  prestazione
          dedotta  nella   gara   determinerebbe   un   grave   danno
          all'interesse pubblico che e' destinata a  soddisfare,  ivi
          compresa la perdita di finanziamenti comunitari. 
              9. Il contratto  non  puo'  comunque  essere  stipulato
          prima di trentacinque giorni dall'invio  dell'ultima  delle
          comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. 
              10. il termine dilatorio di  cui  al  comma  9  non  si
          applica nei seguenti casi: 
                a) se, a seguito di pubblicazione di bando  o  avviso
          con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti  nel
          rispetto del presente codice,  e'  stata  presentata  o  e'
          stata  ammessa  una  sola  offerta   e   non   sono   state
          tempestivamente proposte impugnazioni  del  bando  o  della
          lettera di invito  o  queste  impugnazioni  risultano  gia'
          respinte con decisione definitiva; 
                b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro
          di cui all'articolo  54,  nel  caso  di  appalti  specifici
          basati su  un  sistema  dinamico  di  acquisizione  di  cui
          all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso
          il mercato elettronico nei limiti di  cui  all'articolo  3,
          lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi
          dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b). 
              11. Se e' proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con
          contestuale domanda cautelare, il contratto non puo' essere
          stipulato, dal  momento  della  notificazione  dell'istanza
          cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
          giorni, a condizione  che  entro  tale  termine  intervenga
          almeno il provvedimento  cautelare  di  primo  grado  o  la
          pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado
          in caso  di  decisione  del  merito  all'udienza  cautelare
          ovvero  fino  alla  pronuncia  di  detti  provvedimenti  se
          successiva.  L'effetto   sospensivo   sulla   stipula   del
          contratto cessa quando, in  sede  di  esame  della  domanda
          cautelare, il giudice si  dichiara  incompetente  ai  sensi
          dell'articolo  15,  comma  4,  del  codice   del   processo
          amministrativo di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo
          2 luglio 2010, n. 104, o fissa con  ordinanza  la  data  di
          discussione del merito senza concedere misure  cautelari  o
          rinvia  al  giudizio  di  merito  l'esame   della   domanda
          cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale
          implicita  rinuncia  all'immediato  esame   della   domanda
          cautelare. 
              12.  Il  contratto  e'   sottoposto   alla   condizione
          sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale  approvazione
          e degli altri controlli previsti dalle norme proprie  delle
          stazioni appaltanti. 
              13. L'esecuzione, del contratto puo' avere inizio  solo
          dopo che lo stesso e' divenuto efficace, salvo che, in casi
          di urgenza, la stazione appaltante ne  chieda  l'esecuzione
          anticipata, nei modi e alle condizioni previste al comma 8. 
              14. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita',  con
          atto pubblico notarile informatico,  ovvero,  in  modalita'
          elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna  stazione
          appaltante,  in  forma  pubblica  amministrativa   a   cura
          dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante
          scrittura privata; in caso di  procedura  negoziata  ovvero
          per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000  euro
          mediante  corrispondenza  secondo   l'uso   del   commercio
          consistente  in  un  apposito  scambio  di  lettere,  anche
          tramite posta elettronica certificata o strumenti  analoghi
          negli altri Stati membri. 
              14-bis. I capitolati e il computo  estimativo  metrico,
          richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte  integrante
          del contratto.».