Art. 21 
 
                       Contestazioni e riserve 
 
  1.  Il   direttore   dell'esecuzione,   per   la   gestione   delle
contestazioni su aspetti tecnici e delle  riserve,  si  attiene  alla
relativa disciplina prevista dalla stazione  appaltante  e  riportata
nel capitolato d'appalto.