Art. 26 Il controllo amministrativo-contabile 1. Durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura, attraverso la tenuta della contabilita' del contratto, compilando con precisione e tempestivita' i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa. Ferma restando la disciplina dei termini e delle modalita' di pagamento dell'esecutore contenuta nei documenti di gara e nel contratto di appalto, che devono essere conformi alle previsioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, al fine di procedere con i pagamenti all'esecutore, il direttore dell'esecuzione accerta la prestazione effettuata, in termini di quantita' e qualita', rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali. Tale accertamento e' comunicato al RUP. Resta ferma la facolta' dell'esecutore di presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti. 2. La gestione della contabilita' e' effettuata, secondo le modalita' dell'ordinamento delle singole stazioni appaltanti, mediante l'utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nel presente regolamento e nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Tali strumenti elettronici devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Note all'art. 26: - Per i riferimenti al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si vedano le note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si vedano le note alle premesse.