Art. 39 Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6, l'interessato, se ritiene che il trattamento dei dati personali che lo riguardano violi le disposizioni del presente decreto, puo' proporre reclamo al Garante, con le modalita' di cui agli articoli 142 e 143 del Codice. 2. Il Garante informa l'interessato dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilita' del ricorso giurisdizionale. 3. Per l'inosservanza delle disposizioni del presente decreto in violazione dei suoi diritti, l'interessato puo' proporre ricorso giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato dalla disciplina contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice.
Note all'art. 39: Il testo degli articoli 142 e 143 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 142 (Proposizione dei reclami). - 1. Il reclamo contiene un'indicazione per quanto possibile dettagliata dei fatti e delle circostanze su cui si fonda, delle disposizioni che si presumono violate e delle misure richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare, del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati, o da associazioni che li rappresentano anche ai sensi dell'art. 9, comma 2, ed e' presentato al Garante senza particolari formalita'. Il reclamo reca in allegato la documentazione utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale procura, e indica un recapito per l'invio di comunicazioni anche tramite posta elettronica, telefax o telefono. 3. Il Garante puo' predisporre un modello per il reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce la disponibilita' con strumenti elettronici. Art. 143 (Procedimento per i reclami). - 1. Esaurita l'istruttoria preliminare, se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, il Garante, anche prima della definizione del procedimento: a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera b), ovvero il divieto o il blocco ai sensi della lettera c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; b) prescrive al titolare le misure opportune o necessarie per rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti; c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il trattamento che risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata adozione delle misure necessarie di cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della natura dei dati o, comunque, delle modalita' del trattamento o degli effetti che esso puo' determinare, vi e' il concreto rischio del verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o piu' interessati; d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di dati relativi a singoli soggetti o a categorie di soggetti che si pone in contrasto con rilevanti interessi della collettivita'. 2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana se i relativi destinatari non sono facilmente identificabili per il numero o per la complessita' degli accertamenti.». La parte III, titolo I, capo II del Codice e' cosi' rubricata: «PARTE III Tutela dell'interessato e sanzioni TITOLO I Tutela amministrativa e giurisdizionale CAPO II Tutela giurisdizionale».