Art. 39 
 
            Reclamo al Garante e ricorso giurisdizionale 
 
  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 37, comma 6,  l'interessato,
se ritiene che il trattamento dei dati personali  che  lo  riguardano
violi le disposizioni del presente decreto, puo' proporre reclamo  al
Garante, con le modalita' di cui agli articoli 142 e 143 del Codice. 
  2. Il Garante informa l'interessato dello stato  o  dell'esito  del
reclamo, compresa la possibilita' del ricorso giurisdizionale. 
  3. Per l'inosservanza delle disposizioni del  presente  decreto  in
violazione dei suoi  diritti,  l'interessato  puo'  proporre  ricorso
giurisdizionale secondo quanto previsto e regolato  dalla  disciplina
contenuta nella parte III, titolo I, capo II del Codice. 
 
          Note all'art. 39: 
              Il  testo  degli  articoli  142  e  143   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 142 (Proposizione dei reclami). - 1.  Il  reclamo
          contiene un'indicazione per  quanto  possibile  dettagliata
          dei fatti e  delle  circostanze  su  cui  si  fonda,  delle
          disposizioni  che  si  presumono  violate  e  delle  misure
          richieste, nonche' gli estremi identificativi del titolare,
          del responsabile, ove conosciuto, e dell'istante. 
              2. Il reclamo e' sottoscritto dagli interessati,  o  da
          associazioni che li rappresentano anche ai sensi  dell'art.
          9, comma 2, ed e' presentato al Garante  senza  particolari
          formalita'. Il reclamo reca in allegato  la  documentazione
          utile ai fini della sua valutazione e l'eventuale  procura,
          e indica un recapito per  l'invio  di  comunicazioni  anche
          tramite posta elettronica, telefax o telefono. 
              3. Il  Garante  puo'  predisporre  un  modello  per  il
          reclamo da pubblicare nel Bollettino e di cui favorisce  la
          disponibilita' con strumenti elettronici. 
              Art. 143 (Procedimento per i reclami).  -  1.  Esaurita
          l'istruttoria   preliminare,   se   il   reclamo   non   e'
          manifestamente infondato e  sussistono  i  presupposti  per
          adottare un provvedimento, il Garante,  anche  prima  della
          definizione del procedimento: 
                a) prima di prescrivere le misure di cui alla lettera
          b), ovvero il divieto o il blocco ai  sensi  della  lettera
          c), puo' invitare il titolare, anche in contraddittorio con
          l'interessato, ad effettuare il blocco spontaneamente; 
                b)  prescrive  al  titolare  le  misure  opportune  o
          necessarie  per  rendere  il  trattamento   conforme   alle
          disposizioni vigenti; 
                c) dispone il blocco o vieta, in tutto o in parte, il
          trattamento che risulta illecito o non corretto  anche  per
          effetto della mancata adozione delle misure  necessarie  di
          cui alla lettera b), oppure quando, in considerazione della
          natura  dei  dati  o,   comunque,   delle   modalita'   del
          trattamento o degli effetti che esso puo'  determinare,  vi
          e' il concreto rischio del verificarsi  di  un  pregiudizio
          rilevante per uno o piu' interessati; 
                d) puo' vietare in tutto o in parte il trattamento di
          dati relativi a singoli soggetti o a categorie di  soggetti
          che si pone in  contrasto  con  rilevanti  interessi  della
          collettivita'. 
              2. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati
          nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  se  i
          relativi destinatari non sono facilmente identificabili per
          il numero o per la complessita' degli accertamenti.». 
              La parte III, titolo I, capo II  del  Codice  e'  cosi'
          rubricata: 
                «PARTE III Tutela dell'interessato e sanzioni  TITOLO
          I Tutela amministrativa e giurisdizionale  CAPO  II  Tutela
          giurisdizionale».