Art. 40 Rappresentanza degli interessati 1. L'interessato puo' dare mandato a un ente del terzo settore soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che sia attivo nel settore della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati con riguardo alla protezione dei dati personali, al fine di esercitare per suo conto i diritti di cui all'articolo 39, ferme le disposizioni in materia di patrocinio previste dal codice di procedura civile.
Note all'art. 40: Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (recante Codice del Terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O.