Art. 40 
 
                  Rappresentanza degli interessati 
 
  1. L'interessato puo' dare mandato a  un  ente  del  terzo  settore
soggetto alla disciplina del decreto legislativo 3  luglio  2017,  n.
117, che sia attivo nel settore della  tutela  dei  diritti  e  delle
liberta' degli interessati con  riguardo  alla  protezione  dei  dati
personali, al fine di esercitare per  suo  conto  i  diritti  di  cui
all'articolo 39, ferme  le  disposizioni  in  materia  di  patrocinio
previste dal codice di procedura civile. 
 
          Note all'art. 40: 
              Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117  (recante
          Codice del Terzo settore, a norma  dell'art.  1,  comma  2,
          lettera  b),  della  legge  6  giugno  2016,  n.  106)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n.  179,
          S.O.