Art. 42 Sanzioni amministrative 1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), d), e) ed f), all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo 6, commi 3 e 4, all'articolo 7, all'articolo 8, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento dei dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale in assenza della decisione di adeguatezza della Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34. 2. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione dei trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 80.000 euro la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2. Con la medesima sanzione e' punita la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, all'articolo 18, commi 1, 2, 3 e 4, all'articolo 19, all'articolo 20, all'articolo 21, all'articolo 22, all'articolo 23, all'articolo 24, commi 1 e 4, all'articolo 26, all'articolo 27, all'articolo 28, commi 1 e 4, all'articolo 29, comma 2. 3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da applicare secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), k), del regolamento UE. 4. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato dall'articolo 166 del Codice. Si applica altresi' l'articolo 165 del Codice.
Note all'art. 42: Il testo degli articoli 166 e 165 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note alle premesse, cosi' recita: «Art. 166 (Procedimento di applicazione). - 1. L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di cui al presente capo e all'art. 179, comma 3, e' il Garante. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati al fondo di cui all'art. 156, comma 10, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli 154, comma 1, lettera h), e 158.». «Art. 165 (Pubblicazione del provvedimento del Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli del presente Capo puo' essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione, per intero o per estratto, in uno o piu' giornali indicati nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo a cura e spese del contravventore.».