Art. 42 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ad  esclusione  dei
trattamenti  svolti  in  ambito  giudiziario,  la  violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b),  d),  e)
ed f), all'articolo 4, commi 2 e 3, all'articolo  6,  commi  3  e  4,
all'articolo  7,  all'articolo  8,  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 50.000  euro  a  150.000
euro. La medesima sanzione amministrativa si applica al trasferimento
dei  dati  personali  verso  un  Paese  terzo   o   un'organizzazione
internazionale  in  assenza  della  decisione  di  adeguatezza  della
Commissione europea, salvo quanto previsto dagli articoli 33 e 34. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato  e  ad  esclusione  dei
trattamenti svolti in ambito giudiziario, e' punita con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da  20.000  euro  a  80.000
euro la violazione delle disposizioni di cui all'articolo  14,  comma
2.  Con  la  medesima  sanzione  e'  punita   la   violazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 17, comma 2, all'articolo 18,  commi
1, 2, 3 e 4,  all'articolo  19,  all'articolo  20,  all'articolo  21,
all'articolo 22, all'articolo 23,  all'articolo  24,  commi  1  e  4,
all'articolo 26, all'articolo 27,  all'articolo  28,  commi  1  e  4,
all'articolo 29, comma 2. 
  3. Nella determinazione della sanzione amministrativa da  applicare
secondo quanto previsto dai commi 1 e 2 si tiene conto dei criteri di
cui all'articolo 83, paragrafo 2, lettere a), b), c), d), e), f), g),
h), i), k), del regolamento UE. 
  4. Il procedimento per l'applicazione delle  sanzioni  e'  regolato
dall'articolo 166 del Codice. Si applica altresi' l'articolo 165  del
Codice. 
 
          Note all'art. 42: 
              Il  testo  degli  articoli  166  e  165   del   decreto
          legislativo 30 giugno 2003, n. 196, citato nelle note  alle
          premesse, cosi' recita: 
              «Art. 166 (Procedimento di applicazione). - 1. L'organo
          competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni
          di cui al presente capo e all'art.  179,  comma  3,  e'  il
          Garante.  Si   osservano,   in   quanto   applicabili,   le
          disposizioni della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e
          successive modificazioni.  I  proventi,  nella  misura  del
          cinquanta per cento del totale annuo, sono  riassegnati  al
          fondo di cui all'art. 156,  comma  10,  e  sono  utilizzati
          unicamente per l'esercizio dei compiti di cui agli articoli
          154, comma 1, lettera h), e 158.». 
              «Art.  165   (Pubblicazione   del   provvedimento   del
          Garante). - 1. Nei casi di cui agli articoli  del  presente
          Capo  puo'  essere  applicata  la  sanzione  amministrativa
          accessoria della pubblicazione  dell'ordinanza-ingiunzione,
          per intero o per estratto, in uno o piu' giornali  indicati
          nel provvedimento che la applica. La pubblicazione ha luogo
          a cura e spese del contravventore.».