Art. 19 
 
                          Poteri ispettivi 
 
  1. L'attivita' di ispezione e verifica  necessarie  per  le  misure
previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, fatte salve le  attribuzioni
e le competenze degli organi preposti alla tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, sono svolte dalle autorita' competenti NIS. 
  2. Con successivo Accordo tra Governo, Regioni e Province  autonome
di Trento e di Bolzano sono definiti i  criteri  uniformi  in  ambito
nazionale per lo svolgimento delle attivita' di ispezione e verifica,
necessarie per le misure previste dagli articoli 12, 13, 14 e 15, che
riguardano le reti e i sistemi informativi utilizzati dagli operatori
che prestano attivita' di assistenza sanitaria, nonche' in merito  al
settore fornitura e distribuzione di acqua potabile.