Art. 22 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro
per l'anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis  della
legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  2. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai  sensi
degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e piu' in  generale  le
spese ICT sostenute per  l'adeguamento  dei  sistemi  informativi  al
presente  decreto  sono  coerenti  con   il   Piano   triennale   per
l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi  dei  commi  da
512 a 520, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
  3.  Dall'attuazione  del  presente  decreto,  ad  esclusione  degli
articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico
della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono  con
le risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a  legislazione
vigente. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare  le  occorrenti  variazioni  di  bilancio  negli  stati  di
previsione interessati. 
  Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara'  inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi', 18 maggio 2018 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Gentiloni  Silveri,  Presidente   del
                                Consiglio dei ministri 
 
                                Calenda,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Alfano, Ministro degli affari  esteri
                                e della cooperazione internazionale 
 
                                Orlando, Ministro della giustizia 
 
                                Minniti, Ministro dell'interno 
 
                                Pinotti, Ministro della difesa 
 
                                Lorenzin, Ministro della salute 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 
          Note all'art. 22: 
              - Si riporta il testo dell'art. 41-bis della  legge  24
          dicembre 2012,  n.  234,  recante:  «Norme  generali  sulla
          partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
          della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: 
              «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della  normativa
          europea).  -  1.Al  fine  di   consentire   il   tempestivo
          adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi  imposti
          dalla normativa europea, nei  soli  limiti  occorrenti  per
          l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto  non  sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa  di  10
          milioni di euro per l'anno 2015 e di  50  milioni  di  euro
          annui a decorrere dall'anno 2016. 
              2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  e'  istituito
          nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni  di
          euro per l'anno 2015 e  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2016,  destinato  alle   sole   spese
          derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 
              3. All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente
          articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a  50
          milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2016,  si
          provvede, quanto a 10 milioni  di  euro  per  l'anno  2015,
          mediante versamento all'entrata del bilancio  dello  Stato,
          per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui
          all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e,
          quanto a 50 milioni di euro  annui  a  decorrere  dall'anno
          2016, mediante corrispondente  riduzione  delle  proiezioni
          dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte  corrente
          iscritto,  ai  fini  del  bilancio   triennale   2015-2017,
          nell'ambito del programma "Fondi  di  riserva  e  speciali"
          della  missione  "Fondi  da  ripartire"  dello   stato   di
          previsione del Ministero dell'economia e delle finanze  per
          l'anno   2015,   allo   scopo   parzialmente    utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
              4.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».