Art. 22 Disposizioni finanziarie 1. Agli oneri derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.300.000 euro per l'anno 2018 e 3.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 2. Le spese ICT sostenute dalle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 7, 8 e 12 del presente decreto e piu' in generale le spese ICT sostenute per l'adeguamento dei sistemi informativi al presente decreto sono coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione ai sensi dei commi da 512 a 520, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 3. Dall'attuazione del presente decreto, ad esclusione degli articoli 7 e 8, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi', 18 maggio 2018 MATTARELLA Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri Calenda, Ministro dello sviluppo economico Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Orlando, Ministro della giustizia Minniti, Ministro dell'interno Pinotti, Ministro della difesa Lorenzin, Ministro della salute Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Orlando
Note all'art. 22: - Si riporta il testo dell'art. 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante: «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea»: «Art. 41-bis (Fondo per il recepimento della normativa europea). - 1.Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi gia' assegnati alle competenti amministrazioni, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1. 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'art. 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».