Art. 30 Modifiche all'articolo 633 del codice penale 1. All'articolo 633 del codice penale, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione fino a quattro anni congiuntamente alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti dei promotori e organizzatori dell'invasione, nonche' di coloro che hanno compiuto il fatto armati.».