Art. 30 
 
            Modifiche all'articolo 633 del codice penale 
 
  1. All'articolo 633 del codice penale, dopo  il  secondo  comma  e'
inserito il seguente: «Nelle ipotesi di  cui  al  secondo  comma,  si
applica la pena della reclusione fino a quattro  anni  congiuntamente
alla multa da 206 euro a 2.064 euro, nei confronti  dei  promotori  e
organizzatori dell'invasione, nonche' di coloro che hanno compiuto il
fatto armati.».