Art. 31 
 
      Modifiche all'articolo 266 del codice di procedura penale 
 
  1. All'articolo  266,  comma  1,  lettera  f-ter),  del  codice  di
procedura penale, le parole «516 e  517-quater  del  codice  penale;»
sono sostituite dalle seguenti: «516, 517-quater e 633, terzo  comma,
del codice penale;». 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non  devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le
Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente.