Art. 30 
 
 
               Consegnatario, sostituto consegnatario, 
                          sub-consegnatario 
 
  1. Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme
restando le responsabilita'  del  dirigente  scolastico  in  materia,
provvede a: 
    a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica; 
    b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati  e  altro
materiale di facile consumo; 
    c) curare la manutenzione dei  beni  mobili  e  degli  arredi  di
ufficio; 
    d)  curare  il  livello  delle  scorte  operative  necessarie  ad
assicurare il regolare funzionamento degli uffici; 
    e) vigilare sul regolare e corretto uso dei  beni  affidati  agli
utilizzatori finali, che fruiscono del bene o consumano il materiale; 
    f) vigilare, verificare e  riscontrare  il  regolare  adempimento
delle prestazioni e delle prescrizioni contenute nei patti  negoziali
sottoscritti con gli affidatari delle forniture di beni e servizi. 
  2. Il dirigente scolastico nomina, con proprio provvedimento, uno o
piu' impiegati incaricati della  sostituzione  del  consegnatario  in
caso di assenza o di impedimento temporaneo. 
  3.  Nel  caso  di  particolare  complessita'  e   di   dislocazione
dell'istituzione scolastica su piu' plessi, il  dirigente  scolastico
puo'   nominare,   con   proprio   provvedimento,    uno    o    piu'
sub-consegnatari,  i  quali  rispondono  della  consistenza  e  della
conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario
le variazioni intervenute durante  l'esercizio  finanziario  mediante
apposito prospetto. 
  4. E' fatto divieto  ai  consegnatari  ed  ai  sub-consegnatari  di
delegare, in tutto o in parte, le proprie funzioni ad altri soggetti,
rimanendo ferma, in  ogni  caso,  la  personale  responsabilita'  dei
medesimi e dei loro sostituti. 
  5. Quando il D.S.G.A.  cessa  dal  suo  ufficio,  il  passaggio  di
consegne  avviene  mediante  ricognizione  materiale  dei   beni   in
contraddittorio con il consegnatario  subentrante,  in  presenza  del
dirigente scolastico  e  del  presidente  del  Consiglio  d'istituto.
L'operazione deve risultare da  apposito  verbale  ed  e'  effettuata
entro sessanta giorni dalla cessazione dall'ufficio.