Art. 31 
 
 
                              Inventari 
 
  1.  I  beni  che  costituiscono  il  patrimonio  delle  istituzioni
scolastiche si iscrivono in distinti  inventari  per  ciascuna  delle
seguenti categorie: 
    a) beni mobili; 
    b) beni di valore storico-artistico; 
    c) libri e materiale bibliografico; 
    d) valori mobiliari; 
    e) veicoli e natanti; 
    f) beni immobili. 
  2. I beni mobili di cui alle lettere da a) a d)  si  iscrivono  nel
relativo  inventario   in   ordine   cronologico,   con   numerazione
progressiva e ininterrotta e con l'indicazione di tutti gli  elementi
che valgano a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si  trovano,
la quantita' o il numero, lo stato di conservazione, il valore  e  la
eventuale rendita. L'inventario dei beni immobili deve  riportare  il
titolo di provenienza, i dati  catastali,  il  valore  e  l'eventuale
rendita annua, l'eventuale esistenza di diritti a favore di terzi, la
destinazione d'uso e l'utilizzo attuale. 
  3. Ogni oggetto e' contrassegnato col numero progressivo col  quale
e' stato iscritto in inventario. 
  4. I beni mobili e immobili appartenenti a soggetti terzi, pubblici
o privati, concessi a qualsiasi titolo alle istituzioni  scolastiche,
sono iscritti in appositi e  separati  inventari,  con  l'indicazione
della  denominazione  del  soggetto   concedente,   del   titolo   di
concessione e delle disposizioni impartite dai soggetti concedenti. 
  5. Non si iscrivono in inventario gli  oggetti  di  facile  consumo
che, per l'uso continuo, sono destinati a deteriorarsi rapidamente ed
i beni mobili di  valore  pari  o  inferiore  a  duecento  euro,  IVA
compresa, salvo che non costituiscano elementi di  una  universalita'
di beni mobili avente valore superiore a duecento euro, IVA compresa. 
  6. Non si inventariano altresi', pur dovendo essere conservati  nei
modi  di  uso  o  con   le   modalita'   previste   dal   regolamento
dell'istituzione, le riviste ed  altre  pubblicazioni  periodiche  di
qualsiasi genere, i libri destinati alle biblioteche di classe. 
  7. Qualsiasi variazione, in aumento  o  in  diminuzione,  dei  beni
soggetti  ad  inventario  e'   annotata,   in   ordine   cronologico,
nell'inventario di riferimento. 
  8. L'inventario e' tenuto e curato  dal  D.S.G.A.,  che  assume  le
responsabilita'  del  consegnatario,  fatto  salvo  quanto   previsto
dall'articolo 35. 
  9. Con cadenza almeno quinquennale si  provvede  alla  ricognizione
dei beni e con cadenza almeno decennale al rinnovo degli inventari  e
alla rivalutazione dei beni.