Art. 32 
 
 
                     Valore di beni inventariati 
 
  1. Ad ogni bene iscritto in inventario e' attribuito un valore  che
corrisponde: 
    a) al prezzo di fattura, per  i  beni  acquistati,  ivi  compresi
quelli acquisiti dall'istituzione scolastica al termine di  eventuali
operazioni di locazione finanziaria o di noleggio con riscatto; 
    b) al prezzo di costo, per quelli prodotti nell'istituto; 
    c) al prezzo di stima, per quelli ricevuti in dono. 
  2. I titoli del debito pubblico, quelli garantiti dallo Stato e gli
altri valori mobiliari pubblici e privati si iscrivono, se il  prezzo
e' inferiore al valore  nominale,  al  prezzo  di  borsa  del  giorno
precedente a quello della compilazione o revisione dell'inventario o,
se  il  prezzo  e'  superiore,   al   loro   valore   nominale,   con
l'indicazione, in ogni caso, della rendita e della relativa scadenza.