Art. 33 
 
 
                Eliminazione dei beni dell'inventario 
 
  1. Il materiale ed i beni mancanti per furto o per causa  di  forza
maggiore,   o   divenuti   inservibili   all'uso,   sono    eliminati
dall'inventario con  provvedimento  del  dirigente,  nel  quale  deve
essere indicato l'obbligo  di  reintegro  a  carico  degli  eventuali
responsabili ovvero l'avvenuto accertamento dell'inesistenza di cause
di responsabilita' amministrativa, con adeguata motivazione. 
  2. Al provvedimento di cui al  comma  1  e'  allegata  copia  della
denuncia presentata alla  locale  autorita'  di  pubblica  sicurezza,
qualora trattasi di materiale mancante per furto, ovvero e'  allegato
il verbale redatto dalla commissione di cui all'articolo 34, nel caso
di materiale reso inservibile all'uso. 
  3. Nell'ipotesi di  beni  mancanti  per  furto  o  causa  di  forza
maggiore, al provvedimento di cui al comma 1 e',  altresi',  allegata
la relazione del  D.S.G.A.  in  ordine  alle  circostanze  che  hanno
determinato la sottrazione o la perdita dei beni.