Art. 34 
 
 
                   Vendita di materiali fuori uso 
                   e di beni non piu' utilizzabili 
 
  1. I materiali di risulta, i beni  fuori  uso,  quelli  obsoleti  e
quelli non piu' utilizzabili sono ceduti dall'istituzione scolastica,
con provvedimento del dirigente scolastico, previa determinazione del
loro valore calcolato sulla base del valore  di  inventario,  dedotti
gli ammortamenti, ovvero sulla base del valore  dell'usato  per  beni
simili, individuato da apposita commissione interna. 
  2. La  vendita  avviene  previo  avviso  da  pubblicarsi  sul  sito
internet dell'istituzione  scolastica  e  comunicato  agli  studenti,
sulla base  delle  offerte  pervenute  entro  il  termine  assegnato.
L'aggiudicazione e' fatta al migliore offerente. Il provvedimento  di
discarico inventariale di cui all'articolo  33,  comma  1,  da'  atto
dell'avvenuto versamento del corrispettivo di aggiudicazione. 
  3. Nel caso in cui la gara sia andata deserta,  i  materiali  fuori
uso per cause tecniche possono essere ceduti a trattativa privata o a
titolo gratuito e,  in  mancanza,  destinati  allo  smaltimento,  nel
rispetto delle vigenti normative in materia di tutela ambientale e di
smaltimento dei rifiuti. 
  4. I soli beni non piu' utilizzabili per fini istituzionali possono
essere ceduti direttamente a trattativa privata ad altre  istituzioni
scolastiche o altri enti pubblici.