Art. 35 Custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico, dei laboratori e delle officine 1. La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine e' affidata dal D.S.G.A., su indicazione vincolante del dirigente scolastico, ai docenti utilizzatori o ad insegnanti di laboratorio, ovvero al personale tecnico, che operano in osservanza di quanto stabilito in materia nel regolamento dell'istituzione scolastica di cui all'articolo 29. 2. L'affidamento di cui al comma 1 deve risultare da apposito verbale cui sono allegati elenchi descrittivi di quanto costituisce oggetto di affidamento, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal D.S.G.A. e dall'interessato. L'affidatario assume tutte le responsabilita' connesse alla custodia e conservazione di quanto incluso nei medesimi elenchi descrittivi. Le predette responsabilita' cessano con la riconsegna al direttore di quanto affidato, la quale deve avvenire con le stesse modalita' dell'affidamento e implica la cessazione dall'incarico. 3. Qualora piu' docenti o insegnanti di laboratorio devono avvalersi dei medesimi laboratori, officine o gabinetti, il dirigente scolastico individua colui al quale affidarne la direzione tra i soggetti di cui al comma 1. Il relativo incarico comporta l'affidamento e le responsabilita' di cui al comma 2.