Art. 36 
 
 
                        Le opere dell'ingegno 
 
  1. Il  diritto  d'autore  sulle  opere  dell'ingegno  di  carattere
creativo prodotte  nello  svolgimento  delle  attivita'  scolastiche,
curricolari e non curricolari, rientranti nelle  finalita'  formative
istituzionali spetta  all'istituzione  scolastica,  che  lo  esercita
secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. 
  2. E' sempre  riconosciuto  agli  autori  il  diritto  morale  alla
paternita' dell'opera, nei limiti previsti dalla normativa di settore
vigente. 
  3.  Il  dirigente   dell'istituzione   scolastica   provvede   agli
adempimenti prescritti dalla legge per il riconoscimento del  diritto
dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto  di  quanto
deliberato dal Consiglio d'istituto. 
  4. Lo sfruttamento economico delle opere  dell'ingegno  di  cui  al
comma 1 e' deliberato dal Consiglio d'istituto.  Qualora  l'autore  o
uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio  d'istituto
a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico  e
questi ometta  di  provvedere  entro  i  successivi  novanta  giorni,
l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo'  autonomamente
intraprendere tali attivita'. 
  5.  All'istituzioni  scolastica  spetta  la  meta'   dei   proventi
derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera. La parte  restante
compete all'autore o ai coautori.