Art. 37 
 
 
                      La proprieta' industriale 
 
  1. Ferme restando le norme vigenti in  materia  di  diritto  morale
d'autore, spettano all'istituzione scolastica i diritti di proprieta'
industriale, come disciplinati  dalle  disposizioni  in  materia,  su
marchi  ed   altri   segni   distintivi,   indicazioni   geografiche,
denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni,  modelli  di
utilita', topografie  dei  prodotti  a  semiconduttori,  informazioni
aziendali  riservate  e  nuove  varieta'  vegetali   prodotti   nello
svolgimento  delle   attivita'   scolastiche,   curricolari   e   non
curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali. 
  2.  Il  dirigente   dell'istituzione   scolastica   provvede   agli
adempimenti prescritti dalla legge  per  l'acquisto  del  diritto  di
proprieta' industriale dell'istituto, nonche' per il  suo  esercizio,
nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. 
  3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprieta'  industriale
e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore  o  uno  dei
coautori  dell'opera  abbiano  invitato  il  Consiglio  d'istituto  a
intraprendere iniziative finalizzate allo  sfruttamento  economico  e
questi ometta  di  provvedere  entro  i  successivi  novanta  giorni,
l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo'  autonomamente
intraprendere tali attivita'. 
  4.  All'istituzione  scolastica  spetta  la  meta'   dei   proventi
derivanti dallo sfruttamento  economico  del  diritto  di  proprieta'
industriale. La parte restante compete all'autore o ai coautori.