Art. 37 La proprieta' industriale 1. Ferme restando le norme vigenti in materia di diritto morale d'autore, spettano all'istituzione scolastica i diritti di proprieta' industriale, come disciplinati dalle disposizioni in materia, su marchi ed altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilita', topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varieta' vegetali prodotti nello svolgimento delle attivita' scolastiche, curricolari e non curricolari, rientranti nelle finalita' formative istituzionali. 2. Il dirigente dell'istituzione scolastica provvede agli adempimenti prescritti dalla legge per l'acquisto del diritto di proprieta' industriale dell'istituto, nonche' per il suo esercizio, nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio d'istituto. 3. Lo sfruttamento economico dei diritti di proprieta' industriale e' deliberato dal Consiglio d'istituto. Qualora l'autore o uno dei coautori dell'opera abbiano invitato il Consiglio d'istituto a intraprendere iniziative finalizzate allo sfruttamento economico e questi ometta di provvedere entro i successivi novanta giorni, l'autore o il coautore che ha effettuato l'invito puo' autonomamente intraprendere tali attivita'. 4. All'istituzione scolastica spetta la meta' dei proventi derivanti dallo sfruttamento economico del diritto di proprieta' industriale. La parte restante compete all'autore o ai coautori.