Art. 39 
 
 
                Manutenzione degli edifici scolastici 
 
  1. Con riferimento agli edifici scolastici e alle loro  pertinenze,
le  istituzioni  scolastiche   possono   effettuare   interventi   di
manutenzione  ordinaria,   previa   delega   dell'ente   territoriale
competente, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4,
della legge 11 gennaio 1996, n. 23. 
  2. Anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma  precedente,  le
istituzioni  scolastiche   possono   procedere   all'affidamento   di
interventi, indifferibili  ed  urgenti,  di  piccola  manutenzione  e
riparazione degli edifici scolastici e delle loro  pertinenze,  nella
misura strettamente  necessaria  a  garantire  lo  svolgimento  delle
attivita'  didattiche.  In  tali  casi,  le  istituzioni  scolastiche
anticipano i fondi necessari all'esecuzione degli interventi, dandone
immediata comunicazione  all'ente  locale  competente,  ai  fini  del
rimborso. 
  3. Le istituzioni scolastiche procedono all'affidamento di lavori e
alla manutenzione degli immobili acquisiti  con  fondi  derivanti  da
attivita'  proprie,  ovvero  per  effetto  di  eredita',   legati   e
donazioni. 
  4. Le istituzioni scolastiche  possono  effettuare,  con  eventuali
fondi  propri  e  d'intesa  con  il   proprietario,   interventi   di
manutenzione straordinaria degli  edifici  scolastici  e  delle  loro
pertinenze. 
 
          Note all'art. 39: 
 
              - Si riporta l'art. 3, comma 4, della legge 11  gennaio
          1996, n. 23 (Norme per l'edilizia  scolastica),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15. 
              «Art. 3 (Competenze degli enti locali). - (Omissis). 
              4. Gli enti territoriali  competenti  possono  delegare
          alle singole istituzioni scolastiche,  su  loro  richiesta,
          funzioni relative alla manutenzione ordinaria degli edifici
          destinati  ad  uso  scolastico.  A  tal   fine   gli   enti
          territoriali assicurano le risorse  finanziarie  necessarie
          per l'esercizio delle funzioni delegate. 
              (Omissis).».