Art. 13
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui ai Capi I, II e III, Sezione I si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in
corso al 31 dicembre 2018.
2. Il comma 5 dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del presente
decreto, si applica anche agli interessi passivi e oneri finanziari
assimilati che al termine del periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2018 non sono stati dedotti per effetto della disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
il medesimo articolo 1.
3. Per la determinazione del risultato operativo lordo della
gestione caratteristica di cui al comma 4 dell'articolo 96 del testo
unico delle imposte sui redditi, come modificato dall'articolo 1 del
presente decreto:
a) non si tiene conto dei proventi e degli oneri rilevati
all'interno del valore e dei costi della produzione nel conto
economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli
esercizi precedenti e per i quali sussistono tutte le seguenti
condizioni: ai fini dell'articolo 96, nel testo vigente anteriormente
alle modifiche apportate dall'articolo 1, hanno concorso alla
formazione del risultato operativo lordo dell'esercizio in cui sono
stati rilevati contabilmente; al termine dell'esercizio in corso al
31 dicembre 2018 non hanno ancora assunto, in tutto o in parte,
rilevanza fiscale e assumono rilevanza fiscale negli esercizi
successivi;
b) le voci del valore e dei costi della produzione rilevate nei
conti economici degli esercizi successivi a quello in corso al 31
dicembre 2018 che rappresentano una rettifica con segno opposto di
voci del valore e dei costi della produzione rilevate nel conto
economico dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018 o degli
esercizi precedenti sono assunte per il loro valore contabile,
indipendentemente dal valore, eventualmente diverso, risultante
dall'applicazione delle disposizioni volte alla determinazione del
reddito di impresa.
4. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2018 gli interessi passivi e gli oneri finanziari
assimilati, sostenuti in relazione a prestiti stipulati prima del 17
giugno 2016 la cui durata o il cui importo non sono stati modificati
successivamente a tale data a seguito di variazioni contrattuali sono
deducibili per un importo corrispondente alla somma tra:
a) il 30 per cento del risultato operativo lordo prodotto a
partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2007 e che, al termine del periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2018, non era stato utilizzato per la deduzione degli
interessi passivi e degli oneri finanziari ai sensi della disciplina
contenuta nell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate con
l'articolo 1 del presente decreto;
b) l'importo che risulta deducibile in applicazione delle
disposizioni dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui
redditi come modificato dall'articolo 1 del presente decreto.
5. Nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi a quello in corso al 31 dicembre 2018 il contribuente puo'
scegliere, ai fini della deduzione degli interessi passivi indicati
nel comma 4, se utilizzare prioritariamente l'ammontare di cui alla
lettera a) o l'importo di cui alla lettera b) del comma 4.
6. Le disposizioni del Capo III, Sezione II, si applicano a
decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2018, nonche' agli utili percepiti e alle plusvalenze
realizzate a decorrere dal medesimo periodo di imposta.
7. Ai fini del Capo III, restano applicabili, ove compatibili, le
disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
21 novembre 2001, n. 429, adottato in attuazione del comma 8
dell'articolo 167 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
nella formulazione vigente anteriormente alle modifiche apportate dal
comma 1 dell'articolo 4.
8. Le disposizioni del Capo IV, ad esclusione di quelle relative
all'articolo 9, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; quelle relative
all'articolo 9 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021.
9. Le disposizioni del Capo V si applicano a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2018; con riferimento ai periodi
d'imposta precedenti ai quali si applicano le disposizioni di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, per i quali i termini per
il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono scaduti
anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sui
redditi e del valore della produzione netta ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, relativi ai medesimi periodi
d'imposta, derivanti dall'applicazione delle disposizioni vigenti in
tali periodi, anche se non coerenti con le disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera d) del comma 1
dell'articolo 12. Ai fini del presente comma gli effetti sulla
determinazione del reddito complessivo e del valore della produzione
netta sono fatti salvi purche' prodotti da comportamenti tra loro
coerenti manifestati entro l'8 agosto 2018.
10. Per i soggetti di cui al numero 1) della lettera c) del comma 1
dell'articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, introdotto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 12, con
riferimento ai periodi d'imposta a decorrere da quello in corso alla
data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, e precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2018, per i quali
i termini per il versamento a saldo delle imposte sui redditi sono
scaduti anteriormente alla medesima data, sono fatti salvi gli
effetti sulla determinazione del reddito complessivo ai fini delle
imposte sui redditi e del valore della produzione netta ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, relativi ai
medesimi periodi d'imposta, derivanti dall'applicazione delle
disposizioni vigenti in tali periodi, anche se non coerenti con le
disposizioni di cui al comma 3 del predetto articolo 162-bis. Ai fini
del presente comma gli effetti sulla determinazione del reddito
complessivo e del valore della produzione netta sono fatti salvi
purche' prodotti da comportamenti tra loro coerenti manifestati entro
l'8 agosto 2018.
Note all'art. 13:
Il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136
(Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci
d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative
relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica
della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai
conti consolidati delle banche e degli altri istituti
finanziari, nonche' in materia di pubblicita' dei documenti
contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro,
di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale
fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87) e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2015, n. 202.
Il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
(Attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai
contratti di credito ai consumatori, nonche' modifiche del
titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n.
385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti
operanti nel settore finanziario, degli agenti in attivita'
finanziaria e dei mediatori creditizi) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 settembre 2010, n. 207, S.O.