Art. 27 Procedimenti sanzionatori 1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e del Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto. 2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo' denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel Codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle recate dal presente provvedimento. 3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta certificata o anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, al Gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne l'emittenza nazionale, la Guardia di finanza procede al ritiro delle registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorita'. Il predetto Gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici ore. 4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal comma 3. 5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata argomentazione. 6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con priorita' le denunce immediatamente procedibili. 7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo speciale della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa. I procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte del soggetto nei cui confronti si procede che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorita'. 8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali sono istruiti nei termini di legge dai competenti comitati regionali per le comunicazioni, che formulano le relative proposte all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10. 9. Il Gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorita'. 10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso Comitato trasmette la propria proposta all'Autorita', unitamente agli atti e ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di finanza. L'Autorita' provvede, in deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive al ricevimento della predetta documentazione. 11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa. 12. Gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico collaborano, a richiesta, con il competente Comitato regionale per le comunicazioni. 13. L'emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attivita' di programmazione e pubblicazione, nonche' i conseguenti comportamenti. 14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso. Qualora il provvedimento dell'Autorita' riguardi il divieto di comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge 28 del 2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione e' necessaria, quando richiesta, anche la rimozione di quanto realizzato in violazione della citata disposizione normativa. 16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta 17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e che fanno capo ai titolari di cariche di governo o ai soggetti di cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorita' procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.