Art. 32. Incandidabilita' Sono incandidabili coloro che, alla data di presentazione delle liste, abbiano riportato una condanna anche in primo grado per un reato infamante. La Commissione nazionale di garanzia, adeguandosi ad eventuali indicazioni dell'Assemblea nazionale, stabilisce le modalita' e i limiti di applicazione di tale fattispecie. Non possono inoltre essere candidati coloro che non assumono gli impegni previsti dal codice etico del Movimento e coloro che sono destinatari di una sanzione disciplinare che ne preclude la candidatura.