Art. 33. 
 
                          Incompatibilita' 
 
    Sono incompatibili  con  ogni  altro  incarico  nel  Movimento  e
incarichi istituzionali i membri dei  Comitati  di  garanzia  a  ogni
livello. La carica di Presidente di  gruppo  al  Parlamento  europeo,
Camera e Senato e'  incompatibile  con  altri  incarichi  interni  al
movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano  di  diritto  ai
lavori dell'Esecutivo nazionale. 
    Presidenti  di  Regione,  assessori  e  presidenti   dei   gruppi
regionali  sono  incompatibili  con  gli  incarichi   di   Presidenti
regionali, provinciali e di grandi citta' del Movimento. 
    I Presidenti di Provincia sono incompatibili  con  l'incarico  di
Presidente regionale, provinciale o di Grande citta' del Movimento. 
    Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di
Presidente regionale, provinciale o di Grande citta'  del  Movimento.
Sono incompatibili tutti i sindaci con l'incarico  di  presidente  di
circolo. 
    I membri  dell'Esecutivo  nazionale  sono  incompatibili  con  la
carica di Presidente regionale o provinciale. 
    La carica di Presidente nazionale del Movimento e'  incompatibile
con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla  Camera  e  al
Senato, con la carica di Presidente della  Regione  e  Sindaco  delle
citta' capoluogo di Provincia. 
    La carica di Presidente dell'Assemblea nazionale e' incompatibile
con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla  Camera  e  al
Senato, con la carica di Presidente della  Regione  e  Sindaco  delle
citta' capoluogo  di  Provincia.  La  carica  di  Coordinatore  della
Direzione nazionale e' incompatibile con il ruolo  di  capogruppo  al
Parlamento europeo, alla  Camera  e  al  Senato,  con  la  carica  di
Presidente  della  Regione  e  Sindaco  delle  citta'  capoluogo   di
Provincia.