Art. 33. Incompatibilita' Sono incompatibili con ogni altro incarico nel Movimento e incarichi istituzionali i membri dei Comitati di garanzia a ogni livello. La carica di Presidente di gruppo al Parlamento europeo, Camera e Senato e' incompatibile con altri incarichi interni al movimento. I Presidenti di questi gruppi partecipano di diritto ai lavori dell'Esecutivo nazionale. Presidenti di Regione, assessori e presidenti dei gruppi regionali sono incompatibili con gli incarichi di Presidenti regionali, provinciali e di grandi citta' del Movimento. I Presidenti di Provincia sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande citta' del Movimento. Sindaci dei comuni capoluogo sono incompatibili con l'incarico di Presidente regionale, provinciale o di Grande citta' del Movimento. Sono incompatibili tutti i sindaci con l'incarico di presidente di circolo. I membri dell'Esecutivo nazionale sono incompatibili con la carica di Presidente regionale o provinciale. La carica di Presidente nazionale del Movimento e' incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle citta' capoluogo di Provincia. La carica di Presidente dell'Assemblea nazionale e' incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle citta' capoluogo di Provincia. La carica di Coordinatore della Direzione nazionale e' incompatibile con il ruolo di capogruppo al Parlamento europeo, alla Camera e al Senato, con la carica di Presidente della Regione e Sindaco delle citta' capoluogo di Provincia.