Art. 17 
 
 
                 Nomina e composizione del collegio 
 
  1. Ricevuta la  segnalazione  di  cui  agli  articoli  14  e  15  o
l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, comma 1, il  referente
procede senza indugio a dare comunicazione della segnalazione  stessa
agli organi di controllo della societa', se esistenti, e alla  nomina
di un collegio di tre esperti tra quelli iscritti  nell'albo  di  cui
all'articolo 356 dei quali: 
    a) uno designato dal presidente della  sezione  specializzata  in
materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo  4
del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.  168,  avuto  riguardo  al
luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato; 
    b) uno  designato  dal  presidente  della  camera  di  commercio,
industria, artigianato e agricoltura o da un  suo  delegato,  diverso
dal referente; 
    c) uno appartenente all'associazione rappresentativa del  settore
di riferimento del debitore, individuato dal  referente,  sentito  il
debitore,  tra  quelli  iscritti  nell'elenco  trasmesso  annualmente
all'organismo  dalle  associazioni  imprenditoriali   di   categoria;
l'elenco contiene un congruo numero di esperti. 
  2. Le designazioni di cui al comma  1,  lettere  a)  e  b),  devono
pervenire all'organismo entro tre giorni lavorativi  dalla  ricezione
della richiesta. In mancanza, il referente procede alla  designazione
in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate
secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso
della specificita' dell'incarico. 
  3.  La  richiesta  di  designazione  non   deve   contenere   alcun
riferimento   idoneo   all'identificazione   del   debitore,    salva
l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e  delle  dimensioni
dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo
dei ricavi risultanti dal registro delle imprese. 
  4. Il referente cura, anche mediante l'individuazione  dell'esperto
di cui al comma 1, lettera c), che nel collegio  siano  rappresentate
le professionalita' necessarie per la gestione della crisi  sotto  il
profilo aziendalistico,  contabile  e  legale.  Quando  riscontra  la
mancanza di  uno  dei  profili  necessari  tra  i  membri  designati,
provvede con atto motivato alla nomina  di  un  esperto  che  ne  sia
munito, sempre tra gli iscritti al medesimo albo, in sostituzione del
componente di cui al comma 1, lettera b). 
  5. Entro il giorno successivo alla nomina, i professionisti  devono
rendere all'organismo, a  pena  di  decadenza,  l'attestazione  della
propria indipendenza sulla base dei presupposti indicati all'articolo
2, comma 1, lettera o), numeri 2 e 3. I professionisti nominati ed  i
soggetti con i quali essi sono eventualmente  uniti  in  associazione
professionale non devono  aver  prestato  negli  ultimi  cinque  anni
attivita' di lavoro subordinato o autonomo in  favore  del  debitore,
ne' essere stati membri degli organi di amministrazione  o  controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa. In  caso  di
rinuncia  o  decadenza,  il  referente  procede   alla   sostituzione
dell'esperto. 
  6. Quando il  referente  verifica,  ricevuta  la  segnalazione  dei
soggetti qualificati o l'istanza  del  debitore,  che  si  tratta  di
impresa minore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), convoca
il debitore dinanzi all'OCC competente per  territorio  indicato  dal
debitore o in difetto  individuato  sulla  base  di  un  criterio  di
rotazione,  ai  fini  e  dell'eventuale  avvio  del  procedimento  di
composizione assistita della crisi. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo. 
 
          Note all'art. 17: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  4  del  decreto
          legislativo 27 giugno 2003, n.168 (Istituzione  di  Sezioni
          specializzate  in  materia  di  proprieta'  industriale  ed
          intellettuale presso tribunali e corti d'appello,  a  norma
          dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273): 
              "Art. 4. Competenza territoriale delle sezioni. 
              1. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis  e  1-ter,  le
          controversie  di  cui  all'articolo  3  che,  secondo   gli
          ordinari   criteri   di   ripartizione   della   competenza
          territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
          disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate  dagli   uffici
          giudiziari  compresi  nel  territorio  della  regione  sono
          assegnate  alla  sezione  specializzata  avente  sede   nel
          capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo  1.
          Alle sezioni specializzate istituite presso i  tribunali  e
          le corti  d'appello  non  aventi  sede  nei  capoluoghi  di
          regione  sono  assegnate  le  controversie  che  dovrebbero
          essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  compresi   nei
          rispettivi distretti di corte d'appello. 
              1-bis. Per le controversie di cui all'articolo 3  nelle
          quali e' parte, anche nel caso di piu' convenuti  ai  sensi
          dell'articolo  33  del  codice  di  procedura  civile,  una
          societa',  in  qualunque   forma   costituita,   con   sede
          all'estero, anche avente sedi secondarie con rappresentanza
          stabile nel territorio dello  Stato,  e  che,  secondo  gli
          ordinari criteri di competenza territoriale e nel  rispetto
          delle disposizioni normative speciali che le  disciplinano,
          dovrebbero  essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  di
          seguito elencati, sono inderogabilmente competenti: 
                1) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Bari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di
          Bari, Lecce, Taranto (sezione distaccata), Potenza; 
                2) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Cagliari per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti
          di Cagliari e Sassari (sezione distaccata); 
                3) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Catania per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti
          di Caltanissetta,  Catania,  Catanzaro,  Messina,  Palermo,
          Reggio Calabria; 
                4) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Genova per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di Bologna, Genova; 
                5) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Milano per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di Brescia, Milano; 
                6) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Napoli per gli uffici giudiziari ricompresi  nei  distretti
          di corte d'appello di Campobasso, Napoli, Salerno; 
                7) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Roma per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti  di
          Ancona, Firenze, L'Aquila, Perugia, Roma; 
                8) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Torino per gli uffici giudiziari ricompresi  nel  distretto
          di Torino; 
                9) la sezione specializzata in materia di impresa  di
          Venezia per gli uffici giudiziari ricompresi nei  distretti
          di Trieste, Venezia; 
                9-bis) la sezione specializzata in materia di impresa
          di  Trento  per  gli  uffici  giudiziari   ricompresi   nel
          distretto  di  Trento,  fermo  quanto  previsto  al  numero
          9-ter); 
                9-ter) la sezione specializzata in materia di impresa
          di  Bolzano  per  gli  uffici  giudiziari  ricompresi   nel
          territorio di competenza  di  Bolzano,  sezione  distaccata
          della corte di appello di Trento. 
              1-ter. Per le controversie di cui all'articolo 3, comma
          1, lettere c) e d), anche quando  ricorrono  i  presupposti
          del comma 1-bis,  che,  secondo  gli  ordinari  criteri  di
          competenza territoriale e nel rispetto  delle  disposizioni
          normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere
          trattate dagli uffici giudiziari di seguito elencati,  sono
          inderogabilmente competenti: a) la sezione specializzata in
          materia di impresa di  Milano  per  gli  uffici  giudiziari
          ricompresi  nei  distretti  di  Brescia,  Milano,  Bologna,
          Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione
          distaccata); b) la  sezione  specializzata  in  materia  di
          impresa di Roma per gli uffici  giudiziari  ricompresi  nei
          distretti di  Ancona,  Firenze,  L'Aquila,  Perugia,  Roma,
          Cagliari e Sassari  (sezione  distaccata);  c)  la  sezione
          specializzata in materia  di  impresa  di  Napoli  per  gli
          uffici  giudiziari  ricompresi  nei  distretti   di   corte
          d'appello di  Campobasso,  Napoli,  Salerno,  Bari,  Lecce,
          Taranto  (sezione  distaccata),   Potenza,   Caltanissetta,
          Catania, Catanzaro, Messina, Palermo, Reggio Calabria.".