Art. 25-sexies 
 
 
 (( (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio). )) 
 
  ((1. Quando  l'esperto  nella  relazione  finale  dichiara  che  le
trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede,  che  non
hanno avuto esito positivo e che le soluzioni  individuate  ai  sensi
dell'articolo 23, commi 1 e  2,  lettera  b)  non  sono  praticabili,
l'imprenditore puo' presentare, nei sessanta giorni  successivi  alla
comunicazione di cui  all'articolo  17,  comma  8,  una  proposta  di
concordato per cessione dei beni unitamente al piano di  liquidazione
e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta puo'  prevedere
la suddivisione dei creditori in classi. 
  2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con  ricorso
presentato al tribunale del luogo in  cui  l'impresa  ha  il  proprio
centro degli  interessi  principali.  Il  ricorso  e'  comunicato  al
pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro
delle imprese entro il giorno successivo alla data  del  deposito  in
cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si  producono
gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. 
  3. Il tribunale, valutata la ritualita' della  proposta,  acquisiti
la relazione finale di cui al comma 1 e il  parere  dell'esperto  con
specifico riferimento ai presumibili risultati della  liquidazione  e
alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68
del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per
il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario  fa  pervenire
l'accettazione dell'incarico entro tre  giorni  dalla  comunicazione.
All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli  35,
comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e  delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159. Si osservano altresi' le disposizioni di cui  all'articolo  35.2
del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. 
  4. Con il medesimo decreto il tribunale  ordina  che  la  proposta,
unitamente al parere dell'ausiliario e alla  relazione  finale  e  al
parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai  creditori
risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1,
ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a
mezzo di raccomandata con avviso di  ricevimento,  specificando  dove
possono essere reperiti  i  dati  per  la  sua  valutazione  e  fissa
l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza  del  termine  concesso
all'ausiliario ai sensi del  comma  3  e  l'udienza  di  omologazione
devono decorrere non meno di quarantacinque  giorni.  I  creditori  e
qualsiasi interessato possono proporre  opposizione  all'omologazione
costituendosi  nel  termine  perentorio   di   dieci   giorni   prima
dell'udienza fissata. 
  5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o
disposti d'ufficio,  omologa  il  concordato  quando,  verificata  la
regolarita'  del  contraddittorio  e  del  procedimento,  nonche'  il
rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilita'  del
piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca  pregiudizio
ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e
comunque assicura un'utilita' a ciascun creditore. 
  6. Il  tribunale  provvede  con  decreto  motivato,  immediatamente
esecutivo.  Il  decreto,  pubblicato  a  norma  dell'articolo  45  e'
comunicato dalla cancelleria alle parti che,  nei  successivi  trenta
giorni, possono proporre reclamo  alla  corte  di  appello  ai  sensi
dell'articolo 247. 
  7. Contro il decreto della corte  d'appello  puo'  essere  proposto
ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. 
  8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 106, 117, 118, 119, 324 e  341,  sostituita  la  figura  del
commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.  Ai  fini  di  cui
all'articolo  106,  il  decreto  di   cui   al   comma   4   equivale
all'ammissione al concordato.))