Art. 25-septies 
 
 
        (( (Disciplina della liquidazione del patrimonio). )) 
 
  ((1. Il tribunale  nomina,  con  il  decreto  di  omologazione,  un
liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 114. 
  2. Quando il piano di liquidazione di  cui  all'articolo  25-sexies
comprende un'offerta da parte di un soggetto  individuato  avente  ad
oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno  o  piu'
rami d'azienda  o  di  specifici  beni,  il  liquidatore  giudiziale,
verificata  l'assenza  di  soluzioni  migliori   sul   mercato,   da'
esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano  gli  articoli  da
2919 a 2929 del codice civile. 
  3. Quando il piano di liquidazione  prevede  che  il  trasferimento
debba essere  eseguito  prima  della  omologazione,  all'offerta  da'
esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di  soluzioni  migliori
sul  mercato,  con  le  modalita'  di  cui   al   comma   2,   previa
autorizzazione del tribunale.))