Art. 19 Disposizioni relative ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) - Corretta attuazione della direttiva 2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 14, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE: a) ricevuti presso i distributori; b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; c) oggetto di raccolta differenziata»; b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse siano avviate al trattamento al di fuori dei sistemi di cui all'articolo 8, comma 2» sono soppresse; c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica»; d) all'articolo 30, comma 2, le parole: «deve nominare» sono sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»; e) all'Allegato V, il titolo dell'Allegato e' sostituito dal seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»; f) all'Allegato V, Parte 1, dopo le parole: «Obiettivi minimi applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13 agosto 2012»; g) all'Allegato VI, punto 2, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o»; h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome».
Note all'art. 19: I testi degli articoli 14, 23, 28 e 30 del decreto legislativo 14 marzo 2014 (Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014, n. 73, S.O., come modificati dalla presente legge, cosi' recitano: "Art. 14. Tasso di raccolta differenziata 1. Ogni anno devono essere raggiunti i seguenti obiettivi di raccolta differenziata: a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere conseguito un tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici pari ad almeno 4 chilogrammi l'anno per abitante; b) dal 1 gennaio 2016 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari almeno al 45 per cento, calcolato sulla base del peso totale dei RAEE raccolti conformemente alle previsioni del presente decreto in un dato anno ed espresso come percentuale del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti. Nel periodo dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo dei RAEE raccolti deve aumentare gradualmente fino al conseguimento del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c); c) al 1 gennaio 2019 deve essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari al 65 per cento del peso medio delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o in alternativa, deve, essere conseguito un tasso minimo di raccolta pari all'85 per cento del peso dei RAEE prodotti nel territorio nazionale. 2. In attesa che la Commissione definisca una metodologia comune per calcolare il volume misurato in base al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita l'ISPRA, e di concerto col Ministro dello sviluppo economico, puo' definire una metodologia di calcolo del peso totale dei RAEE prodotti da applicarsi sull'intero territorio nazionale, tenendo in debita considerazione i differenti cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto delle migliori tecniche disponibili. 3. Il monitoraggio sul raggiungimento del tasso di raccolta di cui al presente articolo e' affidato all'ISPRA. A tal fine, i produttori e i terzi che agiscono in loro nome trasmettono annualmente e gratuitamente all'ISPRA i dati relativi ai RAEE: a) ricevuti presso i distributori; b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; c) oggetto di raccolta differenziata." "Art. 23. Modalita' di finanziamento dei RAEE provenienti dai nuclei domestici 1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico dei produttori presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. 2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005, il finanziamento delle operazioni di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici conferiti nei centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento adeguato, di recupero e di smaltimento ambientalmente compatibile dei medesimi, e' a carico dei produttori presenti sul mercato nell'anno in cui si verificano i rispettivi costi, che possono adempiere in base alle seguenti modalita': a) individualmente, con riferimento ai soli RAEE derivanti dal consumo delle proprie AEE; b) mediante un sistema collettivo, in proporzione alla rispettiva quota di mercato, calcolata in base al peso delle AEE immesse sul mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o per ciascun raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. 3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce le misure necessarie per assicurare che siano elaborati appropriati meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale. 4. Il finanziamento della gestione dei RAEE rientranti nelle categorie di cui al punto 5 dell'Allegato I, e' a carico dei produttori indipendentemente dalla data di immissione sul mercato di dette apparecchiature e dall'origine domestica o professionale, secondo le modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151." "Art. 28. Marchio di identificazione del produttore 1. Il produttore appone sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche da immettere sul mercato un marchio. Il marchio apposto deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che le stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005. 2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto stabilito nella norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, che adotta senza alcuna modifica la norma europea CENELEC EN 50419:2006-03, deve contenere almeno una delle seguenti indicazioni: nome del produttore, logo del produttore (se registrato), numero di registrazione al Registro nazionale di cui all'articolo 29. 3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui al comma 2, il produttore puo' utilizzare sistemi di identificazione a radio frequenza (RFID), previa comunicazione ed approvazione da parte del Comitato di vigilanza e controllo. 4. Il marchio deve essere visibile, leggibile ed indelebile. Per verificare se la marcatura e' duratura, essa deve risultare leggibile dopo la procedura indicata dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. 5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti come rifiuti urbani misti e facilitarne la raccolta differenziata, il produttore appone sulle apparecchiature il simbolo riportato all'Allegato IX. 6. Il marchio ed il simbolo sono apposti sulla superficie dell'AEE, o su una superficie visibile dopo la rimozione di un coperchio o di una componente dell'apparecchiatura stessa. Tale operazione deve, comunque, poter essere effettuata senza l'utilizzo di utensili. 7. Qualora non sia possibile, a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo sull'apparecchiatura elettrica ed elettronica, gli stessi sono apposti sull'imballaggio, sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale, dell'apparecchiatura elettrica ed elettronica." Art. 30. Rappresentante autorizzato 1. Il produttore avente sede legale in un altro Stato membro dell'Unione europea puo', in deroga quanto disposto all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri da 1) a 3), designare con mandato scritto un rappresentante autorizzato, inteso come persona giuridica stabilita sul territorio italiano o persona fisica, in qualita' di legale rappresentante di una societa' stabilita nel territorio italiano, responsabile per l'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore, ai sensi della presente decreto legislativo. 2. Il produttore di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g), numero 4), stabilito nel territorio nazionale, il quale vende AEE in un altro Stato membro dell'Unione europea nel quale non e' stabilito, deve designare, con mandato scritto, un rappresentante autorizzato presso quello Stato, responsabile dell'adempimento degli obblighi ricadenti sul produttore ai sensi della disciplina dello Stato in cui e' effettuata la vendita.". Il testo dell'allegato V del decreto legislativo 14 marzo 2014, sopra citato, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Allegato V Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19 Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 13 agosto 2012 sino al 14 agosto 2015 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, - recupero dell'80 %, e - riciclaggio del 75 %; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, - recupero dell'75 %, e - riciclaggio del 65 %; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, - recupero dell'70 %, e - riciclaggio del 50 %; d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato I: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 10 dell'allegato I, - recupero dell'85 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; b) per i RAEE che rientrano nelle categorie 3 o 4 dell'allegato I, - recupero dell'80 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7, 8 o 9 dell'allegato I, - recupero dell'75 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal 15 agosto 2018 con riferimento alle categorie elencate nell'allegato III: a) per i RAEE che rientrano nelle categorie 1 o 4 dell'allegato III, - recupero dell'85 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dell'80 %; b) per i RAEE che rientrano nella categoria 2 dell'allegato III, - recupero dell'80 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 70 %; c) per i RAEE che rientrano nell'allegato III, categorie 5 o 6, - recupero dell'75 %, e - preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio del 55 %; d) per i RAEE che rientrano nella categoria 3 dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.". Il testo dell'allegato VI del decreto legislativo 14 marzo 2014, sopra citato, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: "Allegato VI Requisiti minimi per le spedizioni 1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE, qualora il detentore dell'articolo dichiari di voler spedire o di spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti: a) copia della fattura e del contratto relativi alla vendita e/o al trasferimento della proprieta' dell'AEE, che attestano che l'apparecchiatura e' pienamente funzionante e destinata direttamente al riutilizzo; b) prove della valutazione o dei test condotti, sotto forma di copie della documentazione (certificato di prova, prova di funzionalita') su ogni articolo della spedizione e un protocollo contenente tutte le informazioni indicate al punto 3; c) una dichiarazione del detentore che organizza il trasporto dell'AEE, dalla quale risulti che nessun materiale e nessuna apparecchiatura della spedizione e' classificabile come "rifiuto" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e d) un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un imballaggio adeguato e un adeguato accatastamento del carico. 2. I documenti indicati al punto 1 del presente allegato alle lettere a) e b), ed al punto 3 non sono richiesti qualora sia documentato da prove concludenti che la spedizione avviene nel contesto di un accordo di trasferimento tra imprese e che: a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto garanzia ai fini del riutilizzo; o b) le AEE ad uso professionale usate sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome o ad un impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione la decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla revisione della decisione OCSE(92) 39/def. sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati a operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a un contratto valido a fini di riutilizzo; o c) le AEE ad uso professionale usate difettose, quali dispositivi medici e loro parti, sono rinviate al produttore o a un terzo che agisce a suo nome per un'analisi delle cause profonde in base a un contratto valido, nei casi in cui tale analisi possa essere effettuata solo dal produttore o da terzi che agiscono a suo nome. 3. Per dimostrare che gli articoli spediti costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano effettuate sulle AEE oggetto di spedizione le prove indicate al punto 1 e che sia redatta la documentazione prevista al punto 2: 1. Prove a) Testare la funzionalita' e valutare la presenza di sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo di AEE. Per la maggior parte delle AEE e' sufficiente un test delle funzioni principali. b) Registrare i risultati della valutazione e delle prove. 2. Documentazione a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se non e' imballata) o sull'imballaggio, in modo da poter essere letta senza disimballare l'apparecchiatura. b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: - nome dell'articolo (nome dell'apparecchiatura se elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del caso, e categoria di cui all'allegato I o all'allegato III, se del caso), - numero di identificazione dell'articolo (n. matr.) ove appropriato, - anno di produzione (se disponibile), - nome e indirizzo dell'azienda responsabile delle prove di funzionalita', - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa la data della prova di funzionalita'), - tipo di prove svolte. 4. In aggiunta alla documentazione richiesta ai punti 1, 2 e 3, ogni carico (ad esempio ogni container o autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o foglio di viaggio, b) dichiarazione della persona responsabile sotto la propria responsabilita'. 5. In mancanza della prova che un oggetto sia un'AEE usata e non un RAEE mediante l'appropriata documentazione di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 e di un'adeguata protezione contro i danni durante il trasporto, il carico e lo scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio e un adeguato accatastamento del carico, che costituiscono obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto, le autorita' dello Stato membro considerano l'articolo un RAEE e presumono che il carico contenga una spedizione illecita. In tali circostanze vengono informate le autorita' competenti e il carico viene trattato come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006.".