Art. 19 
 
Disposizioni relative ai rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
  elettroniche   (RAEE) -   Corretta   attuazione   della   direttiva
  2012/19/UE - Caso EU-Pilot 8718/16/ENVI 
 
  1. Al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 14, comma 3, e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo: «A tal fine, i produttori e i terzi  che  agiscono  in  loro
nome  trasmettono  annualmente  e  gratuitamente  all'ISPRA  i   dati
relativi ai RAEE: 
  a) ricevuti presso i distributori; 
  b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; 
  c) oggetto di raccolta differenziata»; 
    b) all'articolo 23, comma 3, le parole: «oppure qualora le stesse
siano  avviate  al  trattamento  al  di  fuori  dei  sistemi  di  cui
all'articolo 8, comma 2» sono soppresse; 
    c) all'articolo 28, il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
  «7. Qualora non sia possibile, a causa  delle  dimensioni  o  della
funzione del prodotto, apporre il marchio del produttore e il simbolo
sull'apparecchiatura  elettrica  ed  elettronica,  gli  stessi   sono
apposti  sull'imballaggio,  sulle  istruzioni  per  l'uso   e   sulla
garanzia,  anche  se  in   formato   digitale,   dell'apparecchiatura
elettrica ed elettronica»; 
  d) all'articolo 30,  comma  2,  le  parole:  «deve  nominare»  sono
sostituite dalle seguenti: «deve designare, con mandato scritto,»; 
  e) all'Allegato  V,  il  titolo  dell'Allegato  e'  sostituito  dal
seguente: «Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19»; 
  f) all'Allegato V, Parte  1,  dopo  le  parole:  «Obiettivi  minimi
applicabili per categoria dal» sono inserite le seguenti: «13  agosto
2012»; 
  g) all'Allegato VI, punto 2, la  lettera  a)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
    «a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a un terzo che
agisce a  suo  nome  per  riparazione  sotto  garanzia  ai  fini  del
riutilizzo; o»; 
    h) all'Allegato VI, punto 2, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: «o da terzi che agiscono a suo nome». 
 
          Note all'art. 19: 
              I testi degli articoli 14, 23,  28  e  30  del  decreto
          legislativo  14  marzo  2014  (Attuazione  della  direttiva
          2012/19/UE sui rifiuti  di  apparecchiature  elettriche  ed
          elettroniche (RAEE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28
          marzo 2014, n. 73, S.O.,  come  modificati  dalla  presente
          legge, cosi' recitano: 
              "Art. 14. Tasso di raccolta differenziata 
              1.  Ogni  anno  devono  essere  raggiunti  i   seguenti
          obiettivi di raccolta differenziata: 
              a) fino al 31 dicembre 2015 deve essere  conseguito  un
          tasso medio di raccolta differenziata dei RAEE  provenienti
          dai nuclei domestici pari ad almeno  4  chilogrammi  l'anno
          per abitante; 
              b) dal 1 gennaio 2016 deve essere conseguito  un  tasso
          minimo di raccolta pari almeno al 45 per  cento,  calcolato
          sulla base del peso totale dei RAEE raccolti  conformemente
          alle previsioni del presente decreto in  un  dato  anno  ed
          espresso come percentuale del peso medio delle AEE  immesse
          sul mercato nei tre anni  precedenti.  Nel  periodo  dal  1
          gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 il quantitativo  dei  RAEE
          raccolti deve aumentare gradualmente fino al  conseguimento
          del tasso finale di raccolta di cui alla lettera c); 
              c) al 1 gennaio 2019 deve essere  conseguito  un  tasso
          minimo di raccolta pari al 65  per  cento  del  peso  medio
          delle AEE immesse sul mercato nei tre anni precedenti o  in
          alternativa, deve, essere conseguito  un  tasso  minimo  di
          raccolta pari all'85 per cento del peso dei  RAEE  prodotti
          nel territorio nazionale. 
              2.  In  attesa  che  la   Commissione   definisca   una
          metodologia comune per calcolare il volume misurato in base
          al peso di RAEE prodotti, il Ministro dell'ambiente e della
          tutela del territorio e del mare,  sentita  l'ISPRA,  e  di
          concerto  col  Ministro  dello  sviluppo  economico,   puo'
          definire una metodologia di calcolo  del  peso  totale  dei
          RAEE  prodotti   da   applicarsi   sull'intero   territorio
          nazionale, tenendo in debita  considerazione  i  differenti
          cicli di vita e di riutilizzazione delle AEE e nel rispetto
          delle migliori tecniche disponibili. 
              3. Il monitoraggio  sul  raggiungimento  del  tasso  di
          raccolta di cui al presente articolo e' affidato all'ISPRA.
          A tal fine, i produttori e i terzi  che  agiscono  in  loro
          nome trasmettono annualmente e  gratuitamente  all'ISPRA  i
          dati relativi ai RAEE: 
              a) ricevuti presso i distributori; 
              b) ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento; 
              c) oggetto di raccolta differenziata." 
              "Art.  23.  Modalita'   di   finanziamento   dei   RAEE
          provenienti dai nuclei domestici 
              1. Per i RAEE storici il finanziamento delle operazioni
          di ritiro e di trasporto dei RAEE domestici  conferiti  nei
          centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento
          adeguato,  di  recupero  e  di  smaltimento  ambientalmente
          compatibile  dei  medesimi,  e'  a  carico  dei  produttori
          presenti sul mercato nello stesso anno in cui si verificano
          i rispettivi costi, in proporzione alla rispettiva quota di
          mercato, calcolata in base al peso delle  AEE  immesse  sul
          mercato per ciascun tipo di apparecchiatura o  per  ciascun
          raggruppamento, nell'anno solare di riferimento. 
              2. Per i RAEE derivanti da AEE immesse sul mercato dopo
          il 13 agosto 2005, il  finanziamento  delle  operazioni  di
          ritiro e di trasporto  dei  RAEE  domestici  conferiti  nei
          centri di raccolta, nonche' delle operazioni di trattamento
          adeguato,  di  recupero  e  di  smaltimento  ambientalmente
          compatibile  dei  medesimi,  e'  a  carico  dei  produttori
          presenti sul mercato  nell'anno  in  cui  si  verificano  i
          rispettivi  costi,  che  possono  adempiere  in  base  alle
          seguenti modalita': 
              a)  individualmente,  con  riferimento  ai  soli   RAEE
          derivanti dal consumo delle proprie AEE; 
              b) mediante un sistema collettivo, in proporzione  alla
          rispettiva quota di mercato,  calcolata  in  base  al  peso
          delle  AEE  immesse  sul  mercato  per  ciascun   tipo   di
          apparecchiatura o  per  ciascun  raggruppamento,  nell'anno
          solare di riferimento. 
              3.  Il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
          territorio e del mare definisce le  misure  necessarie  per
          assicurare che siano  elaborati  appropriati  meccanismi  o
          procedure di rimborso dei contributi ai produttori  qualora
          le AEE siano trasferite per l'immissione sul mercato al  di
          fuori del territorio nazionale. 
              4. Il finanziamento della gestione dei RAEE  rientranti
          nelle categorie di cui al punto 5  dell'Allegato  I,  e'  a
          carico  dei  produttori  indipendentemente  dalla  data  di
          immissione  sul  mercato   di   dette   apparecchiature   e
          dall'origine  domestica   o   professionale,   secondo   le
          modalita' individuate dalle disposizioni adottate ai  sensi
          dell'articolo 10,  comma  4,  del  decreto  legislativo  25
          luglio 2005, n. 151." 
              "Art. 28. Marchio di identificazione del produttore 
              1.   Il   produttore   appone   sulle   apparecchiature
          elettriche ed elettroniche  da  immettere  sul  mercato  un
          marchio. Il marchio apposto deve consentire di  individuare
          in maniera inequivocabile il produttore delle AEE e che  le
          stesse sono state immesse sul mercato successivamente al 13
          agosto 2005. 
              2. Il marchio di cui al comma 1, conformemente a quanto
          stabilito nella norma tecnica  CEI  EN  50419:2006-05,  che
          adotta senza alcuna modifica la norma  europea  CENELEC  EN
          50419:2006-03, deve contenere  almeno  una  delle  seguenti
          indicazioni: nome del produttore, logo del  produttore  (se
          registrato), numero di registrazione al Registro  nazionale
          di cui all'articolo 29. 
              3. In aggiunta ad una delle opzioni di marcatura di cui
          al comma  2,  il  produttore  puo'  utilizzare  sistemi  di
          identificazione   a   radio   frequenza   (RFID),    previa
          comunicazione ed approvazione  da  parte  del  Comitato  di
          vigilanza e controllo. 
              4.  Il  marchio  deve  essere  visibile,  leggibile  ed
          indelebile. Per verificare se  la  marcatura  e'  duratura,
          essa deve risultare leggibile dopo  la  procedura  indicata
          dalla norma tecnica CEI EN 50419:2006-05, al punto 4.2. 
              5. Per assicurare che i RAEE non vengano smaltiti  come
          rifiuti   urbani   misti   e   facilitarne   la    raccolta
          differenziata, il produttore appone  sulle  apparecchiature
          il simbolo riportato all'Allegato IX. 
              6.  Il  marchio  ed  il  simbolo  sono  apposti   sulla
          superficie dell'AEE, o su una superficie visibile  dopo  la
          rimozione   di   un   coperchio   o   di   una   componente
          dell'apparecchiatura   stessa.   Tale   operazione    deve,
          comunque,  poter  essere  effettuata  senza  l'utilizzo  di
          utensili. 
              7. Qualora non sia possibile, a causa delle  dimensioni
          o della funzione  del  prodotto,  apporre  il  marchio  del
          produttore e il simbolo sull'apparecchiatura  elettrica  ed
          elettronica,  gli  stessi  sono  apposti  sull'imballaggio,
          sulle istruzioni per l'uso e sulla garanzia,  anche  se  in
          formato   digitale,   dell'apparecchiatura   elettrica   ed
          elettronica." 
              Art. 30. Rappresentante autorizzato 
              1. Il produttore avente sede legale in un  altro  Stato
          membro dell'Unione europea puo', in deroga quanto  disposto
          all'articolo 4, comma 1, lettera g), numeri  da  1)  a  3),
          designare   con   mandato   scritto    un    rappresentante
          autorizzato, inteso come persona  giuridica  stabilita  sul
          territorio italiano o persona fisica, in qualita' di legale
          rappresentante di una  societa'  stabilita  nel  territorio
          italiano, responsabile  per  l'adempimento  degli  obblighi
          ricadenti sul produttore, ai sensi della  presente  decreto
          legislativo. 
              2. Il  produttore  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,
          lettera g), numero 4), stabilito nel territorio  nazionale,
          il quale vende AEE in un  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea nel quale non e'  stabilito,  deve  designare,  con
          mandato  scritto,  un  rappresentante  autorizzato   presso
          quello Stato, responsabile dell'adempimento degli  obblighi
          ricadenti sul produttore ai sensi  della  disciplina  dello
          Stato in cui e' effettuata la vendita.". 
              Il testo dell'allegato V  del  decreto  legislativo  14
          marzo 2014, sopra citato, come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Allegato V 
              Obiettivi di recupero minimi di cui all'articolo 19 
              Parte 1: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal
          13 agosto 2012 sino al 14 agosto 2015 con riferimento  alle
          categorie elencate nell'allegato I: 
              a) per i RAEE che rientrano  nelle  categorie  1  o  10
          dell'allegato I, 
              - recupero dell'80 %, e 
              - riciclaggio del 75 %; 
              b) per i RAEE che  rientrano  nelle  categorie  3  o  4
          dell'allegato I, 
              - recupero dell'75 %, e 
              - riciclaggio del 65 %; 
              c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7,
          8 o 9 dell'allegato I, 
              - recupero dell'70 %, e 
              - riciclaggio del 50 %; 
              d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. 
              Parte 2: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal
          15 agosto 2015 fino al 14 agosto 2018 con riferimento  alle
          categorie elencate nell'allegato I: 
              a) per i RAEE che rientrano  nelle  categorie  1  o  10
          dell'allegato I, 
              - recupero dell'85 %, e 
              - preparazione  per  il  riutilizzo  e  il  riciclaggio
          dell'80 %; 
              b) per i RAEE che  rientrano  nelle  categorie  3  o  4
          dell'allegato I, 
              - recupero dell'80 %, e 
              - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del
          70 %; 
              c) per i RAEE che rientrano nelle categorie 2, 5, 6, 7,
          8 o 9 dell'allegato I, 
              - recupero dell'75 %, e 
              - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del
          55 %; 
              d) per le lampade a scarica, il riciclaggio dell'80 %. 
              Parte 3: Obiettivi minimi applicabili per categoria dal
          15 agosto 2018  con  riferimento  alle  categorie  elencate
          nell'allegato III: 
              a) per i RAEE che  rientrano  nelle  categorie  1  o  4
          dell'allegato III, 
              - recupero dell'85 %, e 
              - preparazione  per  il  riutilizzo  e  il  riciclaggio
          dell'80 %; 
              b)  per  i  RAEE  che  rientrano  nella   categoria   2
          dell'allegato III, 
              - recupero dell'80 %, e 
              - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del
          70 %; 
              c)  per  i  RAEE  che  rientrano   nell'allegato   III,
          categorie 5 o 6, 
              - recupero dell'75 %, e 
              - preparazione per il riutilizzo e il  riciclaggio  del
          55 %; 
              d)  per  i  RAEE  che  rientrano  nella   categoria   3
          dell'allegato III, riciclaggio dell'80 %.". 
              Il testo dell'allegato VI del  decreto  legislativo  14
          marzo 2014, sopra citato, come  modificato  dalla  presente
          legge, cosi' recita: 
              "Allegato VI 
              Requisiti minimi per le spedizioni 
              1. Al fine di distinguere le AEE dai RAEE,  qualora  il
          detentore dell'articolo dichiari  di  voler  spedire  o  di
          spedire AEE usate e non RAEE, il detentore a sostegno della
          propria dichiarazione deve allegare i seguenti documenti: 
              a) copia della fattura e del  contratto  relativi  alla
          vendita e/o al trasferimento della proprieta' dell'AEE, che
          attestano che l'apparecchiatura e' pienamente funzionante e
          destinata direttamente al riutilizzo; 
              b) prove della valutazione o dei test  condotti,  sotto
          forma di copie della documentazione (certificato di  prova,
          prova di funzionalita') su ogni articolo della spedizione e
          un protocollo contenente tutte le informazioni indicate  al
          punto 3; 
              c) una dichiarazione del  detentore  che  organizza  il
          trasporto  dell'AEE,  dalla  quale   risulti   che   nessun
          materiale e nessuna  apparecchiatura  della  spedizione  e'
          classificabile come "rifiuto"  ai  sensi  dell'articolo  3,
          paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, e 
              d) un'adeguata protezione contro  i  danni  durante  il
          trasporto,  il  carico  e  lo   scarico,   in   particolare
          attraverso  un   imballaggio   adeguato   e   un   adeguato
          accatastamento del carico. 
              2.  I  documenti  indicati  al  punto  1  del  presente
          allegato alle lettere a) e b),  ed  al  punto  3  non  sono
          richiesti qualora sia documentato da prove concludenti  che
          la  spedizione  avviene  nel  contesto  di  un  accordo  di
          trasferimento tra imprese e che: 
              a) le AEE difettose sono rinviate al produttore o a  un
          terzo che agisce a suo nome per riparazione sotto  garanzia
          ai fini del riutilizzo; o 
              b) le AEE ad uso professionale usate sono  rinviate  al
          produttore o a un terzo che agisce  a  suo  nome  o  ad  un
          impianto di un terzo in paesi in cui trova applicazione  la
          decisione C(2001) 107/def. del consiglio OCSE relativa alla
          revisione della decisione OCSE(92)  39/def.  sul  controllo
          dei  movimenti  transfrontalieri  di  rifiuti  destinati  a
          operazioni di recupero, per rinnovo o riparazione in base a
          un contratto valido a fini di riutilizzo; o 
              c) le AEE ad uso professionale usate  difettose,  quali
          dispositivi  medici  e  loro  parti,   sono   rinviate   al
          produttore  o  a  un  terzo  che  agisce  a  suo  nome  per
          un'analisi delle cause profonde  in  base  a  un  contratto
          valido,  nei  casi  in  cui  tale  analisi   possa   essere
          effettuata solo dal produttore o da terzi  che  agiscono  a
          suo nome. 
              3.   Per   dimostrare   che   gli   articoli    spediti
          costituiscono AEE usate e non RAEE, e' necessario che siano
          effettuate  sulle  AEE  oggetto  di  spedizione  le   prove
          indicate al punto 1 e che  sia  redatta  la  documentazione
          prevista al punto 2: 
              1. Prove 
              a) Testare la funzionalita' e valutare la  presenza  di
          sostanze pericolose. Le prove svolte dipendono dal tipo  di
          AEE. Per la maggior parte delle AEE e' sufficiente un  test
          delle funzioni principali. 
              b) Registrare i risultati  della  valutazione  e  delle
          prove. 
              2. Documentazione 
              a) La documentazione deve essere apposta saldamente, ma
          non fissata in via permanente, sull'AEE stessa (se  non  e'
          imballata) o sull'imballaggio,  in  modo  da  poter  essere
          letta senza disimballare l'apparecchiatura. 
              b) La documentazione contiene le seguenti informazioni: 
              -  nome  dell'articolo  (nome  dell'apparecchiatura  se
          elencata nell'allegato II o nell'allegato IV, se del  caso,
          e categoria di cui all'allegato I o  all'allegato  III,  se
          del caso), 
              - numero di identificazione  dell'articolo  (n.  matr.)
          ove appropriato, 
              - anno di produzione (se disponibile), 
              - nome  e  indirizzo  dell'azienda  responsabile  delle
          prove di funzionalita', 
              - risultato delle prove di cui al punto 1 (compresa  la
          data della prova di funzionalita'), 
              - tipo di prove svolte. 
              4. In aggiunta alla documentazione richiesta  ai  punti
          1, 2  e  3,  ogni  carico  (ad  esempio  ogni  container  o
          autocarro) di AEE usate deve essere accompagnato da: 
              a) pertinente documento di trasporto, ad esempio CMR, o
          foglio di viaggio, 
              b) dichiarazione della persona  responsabile  sotto  la
          propria responsabilita'. 
              5. In mancanza della prova che un  oggetto  sia  un'AEE
          usata e non un RAEE mediante  l'appropriata  documentazione
          di cui ai punti 1, 2, 3 e 4  e  di  un'adeguata  protezione
          contro i  danni  durante  il  trasporto,  il  carico  e  lo
          scarico, in particolare attraverso un idoneo imballaggio  e
          un adeguato accatastamento del  carico,  che  costituiscono
          obblighi a carico del detentore che organizza il trasporto,
          le autorita' dello Stato membro considerano  l'articolo  un
          RAEE e presumono che  il  carico  contenga  una  spedizione
          illecita.  In  tali  circostanze   vengono   informate   le
          autorita'  competenti  e  il  carico  viene  trattato  come
          previsto dagli articoli 24 e 25  del  regolamento  (CE)  n.
          1013/2006.".