Art. 20 
 
Disposizioni  relative  allo  smaltimento  degli   sfalci   e   delle
  potature - Caso EU-Pilot 9180/17/ENVI 
 
  1. All'articolo 185, comma 1,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, la lettera f) e' sostituita dalla seguente: 
    «f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,  lettera
b), del presente articolo, la paglia e  altro  materiale  agricolo  o
forestale naturale non pericoloso quali, a titolo  esemplificativo  e
non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito  delle
buone pratiche colturali, nonche' gli sfalci e le potature  derivanti
dalla manutenzione del  verde  pubblico  dei  comuni,  utilizzati  in
agricoltura, nella silvicoltura o per la  produzione  di  energia  da
tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione  ovvero  con
cessione a terzi, mediante processi  o  metodi  che  non  danneggiano
l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana». 
 
          Note all'art. 20: 
              Il testo dell'articolo 185 del  decreto  legislativo  3
          aprile  2006,  n.152   (Norme   in   materia   ambientale),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n.  88,
          S.O. n. 96, come modificato  dalla  presente  legge,  cosi'
          recita: 
              "Art. 185. (Esclusioni dall'ambito di applicazione) 
              1. Non rientrano nel campo di applicazione della  parte
          quarta del presente decreto: 
              a) le emissioni costituite da effluenti gassosi  emessi
          nell'atmosfera  e  il  biossido  di  carbonio  catturato  e
          trasportato ai fini dello stoccaggio geologico  e  stoccato
          in formazioni geologiche prive di  scambio  di  fluidi  con
          altre  formazioni  a  norma  del  decreto  legislativo   di
          recepimento  della  direttiva  2009/31/CE  in  materia   di
          stoccaggio geologico di biossido di carbonio; 
              b) il terreno (in situ), inclusi il  suolo  contaminato
          non scavato e  gli  edifici  collegati  permanentemente  al
          terreno, fermo restando quanto previsto dagli artt.  239  e
          ss. relativamente alla bonifica di siti contaminati; 
              c) il suolo non  contaminato  e  altro  materiale  allo
          stato  naturale  escavato  nel  corso   di   attivita'   di
          costruzione, ove sia certo che esso verra'  riutilizzato  a
          fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito
          in cui e' stato escavato; 
              d) i rifiuti radioattivi; 
              e) i materiali esplosivi in disuso; 
              f) le materie fecali, se non contemplate dal  comma  2,
          lettera b),  del  presente  articolo,  la  paglia  e  altro
          materiale agricolo  o  forestale  naturale  non  pericoloso
          quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci
          e le potature effettuati nell'ambito delle  buone  pratiche
          colturali, nonche' gli sfalci e le potature derivanti dalla
          manutenzione del verde pubblico dei comuni,  utilizzati  in
          agricoltura, nella silvicoltura  o  per  la  produzione  di
          energia da tale biomassa, anche al di fuori  del  luogo  di
          produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o
          metodi  che  non  danneggiano  l'ambiente  ne'  mettono  in
          pericolo la salute umana. 
              2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione della parte
          quarta del presente decreto, in quanto  regolati  da  altre
          disposizioni  normative   comunitarie,   ivi   incluse   le
          rispettive norme nazionali di recepimento: 
              a) le acque di scarico; 
              b) i  sottoprodotti  di  origine  animale,  compresi  i
          prodotti trasformati, contemplati dal regolamento  (CE)  n.
          1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo
          smaltimento in discarica o all'utilizzo in un  impianto  di
          produzione di biogas o di compostaggio; 
              c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla
          macellazione, compresi gli animali abbattuti per  eradicare
          epizoozie, e smaltite in conformita' del  regolamento  (CE)
          n. 1774/2002; 
              d)   i   rifiuti    risultanti    dalla    prospezione,
          dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso  di  risorse
          minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto
          legislativo 30 maggio 2008, n. 117. 
              3. Fatti salvi gli obblighi derivanti  dalle  normative
          comunitarie  specifiche,  sono   esclusi   dall'ambito   di
          applicazione della Parte  Quarta  del  presente  decreto  i
          sedimenti spostati  all'interno  di  acque  superficiali  o
          nell'ambito  delle  pertinenze  idrauliche  ai  fini  della
          gestione  delle  acque  e  dei  corsi   d'acqua   o   della
          prevenzione di inondazioni o della riduzione degli  effetti
          di inondazioni o siccita' o  ripristino  dei  suoli  se  e'
          provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi  della
          decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio  2000,
          e successive modificazioni. 
              4. Il suolo escavato non contaminato e altro  materiale
          allo stato naturale, utilizzati in siti diversi  da  quelli
          in cui sono  stati  escavati,  devono  essere  valutati  ai
          sensi, nell'ordine, degli articoli 183,  comma  1,  lettera
          a), 184-bis e 184-ter.".