Art. 31 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Fino alla data di applicazione degli atti di esecuzione  di  cui
all'articolo 24, comma 2, della direttiva (UE) 2016/798,  l'Organismo
investigativo utilizza per la relazione d'indagine il modello di  cui
all'allegato V del decreto legislativo n. 162/2007. 
  2. Fino al 16 giugno 2019,  l'ANSFISA  rilascia  i  certificati  di
sicurezza e le autorizzazioni  di  sicurezza  ai  sensi  del  decreto
legislativo n.  162/2007.  Tali  certificati  e  autorizzazioni  sono
validi fino alla data di scadenza. 
  3. Per garantire  la  continuita'  del  servizio  ferroviario  dopo
l'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sulle  reti   di   cui
all'articolo 2, comma 4, resta fermo il  quadro  regolatorio  vigente
fino all'adozione delle nuove disposizioni adottate dall'ANSFISA e  i
soggetti  interessati  sono  autorizzati  a  proseguire  la   propria
attivita' in virtu' dei provvedimenti rilasciati dalle  Autorita'  ed
Amministrazioni competenti prima della data di cui al comma  4,  fino
al rilascio dei certificati e delle autorizzazioni ai sensi del  Capo
VI. Detti soggetti presentano all'ANSFISA, entro novanta giorni dalla
data di cui al comma 4, istanza per il  rilascio  dei  certificati  e
delle autorizzazioni ai sensi  del  Capo  VI,  secondo  le  modalita'
definite dall'Agenzia stessa. Alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  le  competenti  strutture  del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti  informano  ANSFISA  dei  procedimenti
amministrativi in corso, ai fini del passaggio al nuovo regime. 
  4. Le competenze in materia di sicurezza ferroviaria del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, sulle reti di cui al comma 3  e
sui soggetti che operano su di esse, che  siano  in  contrasto  o  in
sovrapposizione con le competenze attribuite  all'ANSFISA  cessano  a
far data dal 1° luglio 2019. 
  5. Gli organismi di valutazione della conformita' riconosciuti  dal
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ai   sensi   del
regolamento (UE)  n.  445/2011  e  quelli  riconosciuti  dall'ANSF  o
dall'ANSFISA ai sensi del regolamento (UE) n.  402/2013  prima  della
data di entrata in vigore del presente decreto, transitano al  regime
dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 13, comma 8, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Tali  organismi
continuano ad operare in virtu' dei riconoscimenti rilasciati e  alle
condizioni  per  le  quali   sono   stati   rilasciati   i   relativi
riconoscimenti, fino alla data di conclusione del  suddetto  processo
di accreditamento  e  relativa  comunicazione  ai  pertinenti  organi
dell'Unione europea da parte di ANSFISA.  Le  attivita'  di  verifica
necessarie al passaggio all'accreditamento per i  suddetti  organismi
sono svolte dall'Ente unico nazionale di accreditamento.  I  relativi
oneri sono a carico degli organismi nel  rispetto  del  principio  di
economicita'.  Le  convenzioni  di  cui  all'articolo  13,  comma  9,
disciplinano anche le modalita' operative per gestire le attivita' di
cui al primo paragrafo. 
  6. Ai  sensi  dell'articolo  12,  comma  19,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 28 settembre 2018, n.  109,  convertito  con  legge  16
novembre 2018,  n.  130,  nelle  more  della  piena  operativita'  di
ANSFISA, le funzioni e le competenze ad essa attribuite ai sensi  del
presente decreto sono svolte dall'Agenzia nazionale per la  sicurezza
delle ferrovie (ANSF) gia' istituita ai sensi del decreto legislativo
10 agosto 2007, n. 162. 
  7. Laddove necessario, alle  modifiche  e  all'aggiornamento  degli
allegati tecnici al presente decreto  si  provvede  con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  8. Il comma 3 dell'articolo  12,  del  decreto-legge  28  settembre
2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla  legge  16  novembre
2018, n. 130, e' sostituito dal  seguente:  «3.  Con  riferimento  al
settore ferroviario, l'Agenzia svolge i compiti e le funzioni,  anche
di  regolamentazione  tecnica,  per   essa   previsti   dai   decreti
legislativi recanti attuazione  della  direttiva  (UE)  2016/798  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016   sulla
sicurezza  delle  ferrovie  e  della  direttiva  (UE)  2016/797   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio  dell'11  maggio  2016  relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario dell'Unione europea  ed
ha competenza per l'intero  sistema  ferroviario  nazionale,  secondo
quanto  previsto  dai  medesimi  decreti.   Per   le   infrastrutture
transfrontaliere specializzate,  i  compiti  di  autorita'  nazionale
preposta alla sicurezza di  cui  al  Capo  IV  della  direttiva  (UE)
2016/798  sono  affidati,  a   seguito   di   apposite   convenzioni,
all'Agenzia o all'Autorita' per la sicurezza  ferroviaria  del  Paese
limitrofo». 
 
          Note all'art. 31: 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti al decreto  legislativo  10  agosto
          2007, n. 162, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          445/2011 si veda nelle note all'art. 13. 
              - Per i riferimenti normativi del regolamento  (UE)  n.
          402/2013 si veda nelle note all'art. 13. 
              - Per  il  testo  dell'art.  12  del  decreto-legge  28
          settembre 2018, n. 109 si veda nelle note all'art. 16. 
              - Per i riferimenti normativi della legge  16  novembre
          2018, n. 130 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti normativi del  decreto  legislativo
          10 agosto 2007, n. 162 si veda nelle note alle premesse.