Art. 43 
 
 
                 Sistema di numerazione dei veicoli 
 
  1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA  attribuisce  ad  ogni
veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN)
con il quale lo stesso e' contrassegnato. 
  2. Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN,  salvo  disposizione
contraria delle  misure  di  cui  all'articolo  47,  comma  2,  della
direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI. 
  3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati
ad essere utilizzati da o verso paesi terzi  il  cui  scartamento  e'
diverso da  quello  della  rete  ferroviaria  principale  dell'Unione
europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in
base a un sistema di codifica diverso. 
  4. Il  richiedente  la  prima  autorizzazione  e'  responsabile  di
apporre sul  veicolo  il  corrispondente  EVN  e  l'utilizzatore  del
veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN  in  condizioni  di
visibilita'. 
 
          Note all'art. 43: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.