Art. 43 Sistema di numerazione dei veicoli 1. Al momento della registrazione, l'ANSFISA attribuisce ad ogni veicolo un numero europeo del veicolo (European Vehicle Number - EVN) con il quale lo stesso e' contrassegnato. 2. Ad ogni veicolo e' attribuito un unico EVN, salvo disposizione contraria delle misure di cui all'articolo 47, comma 2, della direttiva (UE) 2016/797, conformemente alla pertinente STI. 3. In deroga al comma 1, nel caso di veicoli utilizzati o destinati ad essere utilizzati da o verso paesi terzi il cui scartamento e' diverso da quello della rete ferroviaria principale dell'Unione europea, l'ANSFISA puo' accettare veicoli chiaramente identificati in base a un sistema di codifica diverso. 4. Il richiedente la prima autorizzazione e' responsabile di apporre sul veicolo il corrispondente EVN e l'utilizzatore del veicolo e' responsabile del mantenimento dell'EVN in condizioni di visibilita'.
Note all'art. 43: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.