Art. 44 
 
 
                        Registri dei veicoli 
 
  1. Fino al momento della piena operativita'  del  registro  europeo
dei veicoli (European Vehicle Register - EVR) di cui all'articolo 47,
paragrafo 5, della direttiva (UE)  2016/797,  l'ANSFISA  alimenta  il
registro nazionale  dei  veicoli.  Tale  registro  e'  conforme  alle
specifiche  comuni  definite  dagli  atti  di   esecuzione   di   cui
all'articolo 47, paragrafo 2, della direttiva  (UE)  2016/797  ed  e'
adeguatamente aggiornato. Il registro e' accessibile  alle  autorita'
nazionali preposte alla  sicurezza  e  agli  organismi  investigativi
designati a norma  degli  articoli  16  e  22  della  direttiva  (UE)
2016/798, nonche', per qualsiasi richiesta legittima, agli  organismi
di  regolamentazione  di  cui   all'articolo   55   della   direttiva
2012/34/UE, all'ERA,  alle  imprese  ferroviarie,  ai  gestori  delle
infrastrutture  e  alle  persone  od  organizzazioni  che  registrano
veicoli o che figurano nel registro. 
  2. Il registro nazionale dei veicoli  contiene  almeno  i  seguenti
elementi: 
    a) l'EVN; 
    b)  gli  estremi  della  dichiarazione   «CE»   di   verifica   e
dell'organismo che l'ha rilasciata; 
    c)  gli  estremi  del  registro  europeo  dei  tipi  di   veicoli
autorizzati di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2016/797; 
    d)  le  generalita'  del  proprietario  del  veicolo  e  del  suo
detentore; 
    e) le restrizioni di esercizio del veicolo; 
    f) gli  estremi  del  soggetto  responsabile  della  manutenzione
(ECM). 
  3. Fino a quando i  registri  nazionali  dei  veicoli  degli  Stati
membri non sono collegati  in  conformita'  della  specifica  di  cui
all'articolo  47,  paragrafo  2,  della  direttiva   (UE)   2016/797,
l'ANSFISA aggiorna il registro nazionale, limitatamente ai  dati  che
la riguardano, inserendovi le modifiche apportate da un  altro  Stato
membro al proprio registro. 
  4. Il detentore comunica immediatamente qualsiasi modifica dei dati
trascritti nel registro nazionale dei veicoli,  la  rottamazione  del
veicolo o la decisione di rinunciare alla registrazione dello stesso. 
  5. Nel caso di veicoli autorizzati per la prima volta in  un  paese
terzo e successivamente impiegati nel territorio italiano,  l'ANSFISA
assicura che i dati sul veicolo, inclusi almeno i  dati  relativi  al
detentore del veicolo interessato, al soggetto responsabile della sua
manutenzione e le restrizioni  relative  all'esercizio  del  veicolo,
possano essere  rintracciabili  tramite  il  registro  nazionale  dei
veicoli o siano altrimenti resi  disponibili  in  formato  facilmente
leggibile,  senza  indugio  e  secondo  i   medesimi   principi   non
discriminatori che si  applicano  a  dati  analoghi  provenienti  dal
registro dei veicoli. 
 
          Note all'art. 44: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/798 si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio che istituisce  uno  spazio  ferroviario  europeo
          unico (rifusione) (Testo rilevante  ai  fini  del  SEE)  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 14 dicembre 2012, n. L 343.