Art. 45 Registro dell'infrastruttura 1. L'ANSFISA provvede alla pubblicazione del registro nazionale dell'infrastruttura. Tale registro indica i valori parametrici di rete per ciascun sottosistema o parte di sottosistema interessati previsti dalla pertinente STI e puo' prevedere condizioni di utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni. 2. I valori dei parametri iscritti nel registro dell'infrastruttura devono essere considerati in combinazione con i valori dei parametri riportati nell'autorizzazione di immissione sul mercato del veicolo per verificare la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete. 3. L'ANSFISA provvede all'aggiornamento del registro dell'infrastruttura, coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. 4. Per i fini di cui al comma 1, i gestori delle infrastrutture provvedono a mettere a disposizione dell'ANSFISA, con la periodicita' e nel formato da essa stabiliti coerentemente con gli atti di esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797, i dati della propria rete, aggiornandoli ogni volta si renda necessario e sono responsabili della qualita' e della affidabilita' di tali dati. 5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni, le Provincie autonome di Trento e Bolzano, ed eventuali altre amministrazioni interessate individuate da ANSFISA, possono accedere ai dati contenuti nel registro.
Note all'art. 45: - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse. - La direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario comunitario (rifusione) e' pubblicata nella G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191. - Per i riferimenti normativi della direttiva (UE) 2016/797 si veda nelle note alle premesse.