Art. 45 
 
 
                    Registro dell'infrastruttura 
 
  1. L'ANSFISA provvede alla  pubblicazione  del  registro  nazionale
dell'infrastruttura. Tale registro indica  i  valori  parametrici  di
rete per ciascun sottosistema o  parte  di  sottosistema  interessati
previsti  dalla  pertinente  STI  e  puo'  prevedere  condizioni   di
utilizzazione degli impianti fissi e altre restrizioni. 
  2. I valori dei parametri iscritti nel registro dell'infrastruttura
devono essere considerati in combinazione con i valori dei  parametri
riportati nell'autorizzazione di immissione sul mercato  del  veicolo
per verificare la compatibilita' tecnica fra il veicolo e la rete. 
  3.    L'ANSFISA    provvede    all'aggiornamento    del    registro
dell'infrastruttura, coerentemente con gli atti di esecuzione di  cui
all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2016/797. 
  4. Per i fini di cui al comma 1,  i  gestori  delle  infrastrutture
provvedono a mettere a disposizione dell'ANSFISA, con la periodicita'
e nel formato  da  essa  stabiliti  coerentemente  con  gli  atti  di
esecuzione di cui all'articolo 49, paragrafo 5, della direttiva  (UE)
2016/797, i dati della propria  rete,  aggiornandoli  ogni  volta  si
renda  necessario  e  sono  responsabili  della  qualita'   e   della
affidabilita' di tali dati. 
  5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  le  Regioni,
le Provincie  autonome  di  Trento  e  Bolzano,  ed  eventuali  altre
amministrazioni interessate individuate da ANSFISA, possono  accedere
ai dati contenuti nel registro. 
 
          Note all'art. 45: 
 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse. 
              - La direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa   all'interoperabilita'   del   sistema
          ferroviario comunitario  (rifusione)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 18 luglio 2008, n. L 191. 
              - Per i  riferimenti  normativi  della  direttiva  (UE)
          2016/797 si veda nelle note alle premesse.