Art. 40
Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne funzionalita' ed
efficienza.
Note all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.:
«Art. 4 (Disposizioni sull'organizzazione). -
(Omissis).
5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.».