Art. 16 
 
                 Ragionerie territoriali dello Stato 
 
  1. Le Ragionerie territoriali dello Stato sono  organi  locali  del
Ministero dell'economia e delle finanze e dipendono  organicamente  e
funzionalmente  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
Stato. 
  2. Le Ragionerie territoriali si articolano in uffici  dirigenziali
non generali, i cui compiti sono definiti ai sensi  dell'articolo  1,
comma 2, del presente decreto. 
  3. Le Ragionerie territoriali svolgono a  livello  territoriale  le
funzioni attribuite al Dipartimento della Ragioneria  generale  dello
Stato  e  quelle  attribuite  al  Dipartimento   dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi. 
  4. Le Ragionerie territoriali provvedono alle attivita' in  materia
di monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica  con  riferimento
alle realta' istituzionali presenti nel  territorio;  esercitano  nei
confronti degli organi decentrati e  degli  uffici  periferici  delle
amministrazioni   dello   Stato   il   controllo    di    regolarita'
amministrativo-contabile su tutti gli atti dai quali derivino effetti
finanziari per il bilancio dello Stato, esercitano  la  vigilanza  su
enti, uffici e gestioni a carattere  locale  e  le  altre  competenze
necessarie per il funzionamento dei  servizi.  Svolgono  altresi'  le
funzioni  che,  in  seguito  all'emanazione  dei   decreti   di   cui
all'articolo 2, comma 1-ter del decreto-legge 25 marzo 2010,  n.  40,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2010,  n.  73,
sono espletate a livello territoriale, nonche' ogni  altra  attivita'
attribuita  dalle  disposizioni  normative  vigenti  o  delegate  dai
Dipartimenti del Ministero. 
  5. Al fine del garantire il governo coordinato e  l'erogazione  dei
servizi  strumentali  e  trasversali  in  ambito   territoriale,   le
Ragionerie territoriali svolgono le funzioni di presidio unitario  in
favore delle articolazioni territoriali del Ministero. 
  6. Il supporto per l'erogazione dei servizi istituzionali da  parte
delle Ragionerie territoriali, attraverso il presidio unitario, anche
a favore delle altre pubbliche  amministrazioni,  e'  assicurato  dai
Dipartimenti del Ministero,  per  quanto  di  rispettiva  competenza,
anche mediante lo sviluppo e l'ampliamento  dei  sistemi  informativi
dell'Amministrazione. 
 
          Note all'art. 16: 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1-ter dell'art.
          2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22   maggio   2010,   n.   73
          (Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie  in  materia
          di contrasto alle frodi fiscali internazionali e  nazionali
          operate,  tra   l'altro,   nella   forma   dei   cosiddetti
          «caroselli»    e    «cartiere»,    di    potenziamento    e
          razionalizzazione della  riscossione  tributaria  anche  in
          adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei
          gettiti  recuperati  al  finanziamento  di  un  Fondo   per
          incentivi e sostegno della domanda in particolari settori): 
              «Art.  2  (Disposizioni  in  materia  di  potenziamento
          dell'amministrazione  finanziaria   ed   effettivita'   del
          recupero di imposte italiane all'estero  e  di  adeguamento
          comunitario). - (Omissis). 
              1-ter.   Al   fine    di    razionalizzare    l'assetto
          organizzativo  dell'amministrazione  economico-finanziaria,
          potenziando  l'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di
          Stato in vista della sua trasformazione, ai sensi dell'art.
          40 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.  159,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in
          Agenzia fiscale disciplinata dalla sezione II del  capo  II
          del titolo V del decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.
          300, e successive modificazioni, le direzioni  territoriali
          dell'economia e delle finanze sono soppresse. La  riduzione
          delle  dotazioni  organiche  di  livello  dirigenziale  non
          generale  e  di  livello  non  dirigenziale  derivante  dal
          presente comma concorre a realizzare gli obiettivi  fissati
          dall'art. 2, comma 8-bis,  del  decreto-legge  30  dicembre
          2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
          febbraio 2010, n. 25. Le funzioni  svolte  dalle  direzioni
          territoriali dell'economia e delle finanze sono  riallocate
          prioritariamente   presso   gli   uffici    centrali    del
          Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
          dei servizi, ovvero presso le ragionerie territoriali dello
          Stato, con uno o piu' decreti di natura  non  regolamentare
          del Ministro dell'economia e delle finanze; con i  predetti
          decreti sono stabilite le date di effettivo esercizio delle
          funzioni riallocate ai sensi  del  presente  comma  e  sono
          individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie  da
          trasferire. Il personale in servizio  presso  le  direzioni
          territoriali dell'economia e delle finanze e' trasferito, a
          domanda, prioritariamente all'Amministrazione autonoma  dei
          monopoli di Stato, anche in soprannumero con riassorbimento
          al  momento  della  cessazione  dal  servizio  a  qualunque
          titolo, ovvero e' assegnato  alle  ragionerie  territoriali
          dello Stato. Si applica il comma 5-bis dell'art.  4-septies
          del decreto-legge 3 giugno 2008,  n.  97,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  2  agosto  2008,  n.  129,  e
          successive       modificazioni.        Nei        confronti
          dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato non  si
          applicano  le  disposizioni  di   cui   all'art.   74   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive  modificazioni.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  da  emanare   ai   sensi
          dell'art. 17, comma  4-bis,  lettera  e),  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, entro novanta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto,   sono   apportate   le   modifiche    all'assetto
          organizzativo interno del Ministero. 
              (Omissis).».