Art. 24
Compiti dei comitati regionali per le comunicazioni
1. I comitati regionali per le comunicazioni assolvono, nell'ambito
territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti nel
Capo II del Titolo II del presente provvedimento, i seguenti compiti:
a) vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della
legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al
decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente
provvedimento da parte delle emittenti locali, nonche' delle
disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico
generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per
l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per
quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;
b) accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle
relative all'art. 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di
comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmissione
dei relativi atti e degli eventuali supporti e formulazione, a
conclusione dell'istruttoria sommaria, comprensiva del
contraddittorio, delle conseguenti proposte all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua
competenza, nel rispetto dei termini procedimentali di cui all'art.
10 della citata legge n. 28 del 2000.