Art. 25
Procedimenti sanzionatori
1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000,
n. 28, e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del
Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle emanate
dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la
vigilanza dei servizi radiotelevisivi e di quelle dettate con il
presente provvedimento, sono perseguite d'ufficio dall'Autorita' per
le garanzie nelle comunicazioni, al fine dell'adozione dei
provvedimenti previsti dagli articoli 10 e 11-quinquies della
medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato puo' comunque
denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci
giorni dal fatto.
2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorita' puo'
denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al
Capo II della legge 22 febbraio 2000, n. 28, di quelle contenute nel
codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle
comunicazioni 8 aprile 2004, nonche' di quelle recate dal presente
provvedimento.
3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, a mezzo posta
certificata o anche a mezzo fax, all'Autorita', all'emittente privata
o all'editore presso cui e' avvenuta la violazione, al competente
Comitato regionale per le comunicazioni, al gruppo della Guardia di
finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio
dell'emittente o dell'editore. In particolare, per quel che concerne
l'emittenza nazionale, la Guardia di Finanza procede al ritiro delle
registrazioni solo laddove ne faccia richiesta l'Autorita'. Il
predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle
registrazioni oggetto della segnalazione entro le successive dodici
ore.
4. La denuncia indirizzata all'Autorita' e' procedibile solo se
sottoscritta in maniera leggibile e deve essere accompagnata dalla
documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima
anche agli altri destinatari indicati dal comma 3.
5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione
dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del
giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni
segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della
trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonche' di una motivata
argomentazione.
6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai
precedenti commi 4 e 5, l'Autorita', nell'esercizio dei suoi poteri
d'ufficio, puo' comunque avviare l'istruttoria qualora sulla base di
un esame sommario della documentazione ricevuta sembri ricorrere una
possibile violazione. L'Autorita' esamina in ogni caso con priorita'
le denunce immediatamente procedibili.
7. L'Autorita' provvede direttamente alle istruttorie sommarie di
cui al comma 1 riguardanti l'emittenza nazionale e gli editori di
giornali e periodici a diffusione nazionale, mediante le proprie
strutture, che si avvalgono, ove necessario, del Nucleo speciale
della Guardia di finanza istituito presso l'Autorita' stessa. I
procedimenti sono conclusi con provvedimenti da adottarsi entro le
quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla
denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli
obblighi di legge da parte del soggetto nei cui confronti si procede
che deve darne tempestiva comunicazione all'Autorita'.
8. I procedimenti riguardanti i fornitori di servizi media locali
sono istruiti nei termini di legge dai competenti comitati regionali
per le comunicazioni, che formulano le relative proposte
all'Autorita' secondo quanto previsto al comma 10.
9. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio,
ricevuta la denuncia della violazione delle disposizioni di cui al
comma 1 da parte di emittenti/fornitori locali, provvede entro le
dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla
trasmissione delle stesse agli uffici del competente comitato di cui
al comma 8, dandone immediato avviso all'Autorita'.
10. Il comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria
sommaria e instaura il contraddittorio con gli interessati: a tal
fine contesta i fatti, preferibilmente tramite posta certificata,
sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni
nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo
scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento,
anche in via compositiva, agli obblighi di legge, lo stesso comitato
trasmette la propria proposta all'Autorita', unitamente agli atti e
ai supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di
accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il
competente gruppo della Guardia di finanza. L'Autorita' provvede, in
deroga ai termini e alle modalita' procedimentali previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive
al ricevimento della predetta documentazione.
11. In ogni caso, il comitato di cui al comma 8 segnala
tempestivamente all'Autorita' le attivita' svolte e la sussistenza di
episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente
normativa.
12. Gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo
economico collaborano, a richiesta, con il competente comitato
regionale per le comunicazioni.
13. L'emittenza privata e gli editori di stampa sono tenuti al
rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento,
adeguando la propria attivita' di programmazione e pubblicazione,
nonche' i conseguenti comportamenti.
14. L'Autorita' verifica l'ottemperanza ai propri provvedimenti ai
fini previsti dall'art. 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997,
n. 249, e dall'art. 11-quinquies, comma 3, della legge 22 febbraio
2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
Accerta, altresi', l'attuazione delle disposizioni emanate dalla
Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei
servizi radiotelevisivi anche per le finalita' di cui all'art. 1,
comma 6, lettera c), n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorita' contenga
una misura ripristinatoria della parita' di accesso ai mezzi di
informazione, come individuata dall'art. 10 della legge 22 febbraio
2000, n. 28, le emittenti radiofoniche e televisive o gli editori di
stampa quotidiana e periodica sono tenuti ad adempiere nella prima
trasmissione o pubblicazione utile e, comunque, nel termine indicato
nel provvedimento medesimo, decorrente dalla notifica dello stesso.
Qualora il provvedimento dell'Autorita' riguardi il divieto di
comunicazione istituzionale recato dall'art. 9 della legge n. 28 del
2000, oltre alla pubblicazione del messaggio di violazione e'
necessaria anche la rimozione di quanto realizzato in violazione
della citata disposizione normativa.
16. Alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in
applicazione delle disposizioni di attuazione dettate con il presente
provvedimento non si applica l'art. 16 della legge 24 ottobre 1981,
n. 689, che contempla il pagamento in misura ridotta.
17. Nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle
disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, e dalla
legge 31 luglio 1997, n. 249, da parte di imprese che agiscono nei
settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'art. 2,
comma 1, lettera s), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177,
e che fanno capo ai titolari di cariche di Governo o ai soggetti di
cui all'art. 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero
sono sottoposte al controllo dei medesimi, l'Autorita' procede
all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio
2004, n. 215, in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.