Art. 22 
 
                      Comitato di sorveglianza 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  la  puntuale  attuazione  del   Piano
straordinario per la rigenerazione olivicola  della  Puglia,  di  cui
all'art.  8-quater  del  decreto-legge  del  29  marzo  2019,  n.  27
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44,  e'
istituito un comitato di sorveglianza presieduto  dal  rappresentante
del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui
fanno  parte  un  rappresentante  del  Ministero  per  il   sud,   un
rappresentante  del  Ministero  dello   sviluppo   economico   e   un
rappresentante della  Direzione  agricoltura  della  Regione  Puglia,
nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali. 
  2. Il comitato di  sorveglianza  si  avvale  di  una  struttura  di
supporto all'attuazione del piano composta dai dirigenti degli uffici
del  Ministero  delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali
coinvolti nell'attuazione delle singole misure del piano medesimo. 
  3. Il comitato di sorveglianza, che si riunisce con cadenza  almeno
semestrale, nella  prima  riunione  approva  un  proprio  regolamento
interno, adottato con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  4. A supporto dell'attuazione del piano  puo'  essere  attivato  un
servizio di assistenza tecnica, il cui costo non puo'  superare  l'1%
dell'importo complessivo quantificato all'art. 2. 
  5. Il Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e  forestali
puo' proporre al comitato di sorveglianza di attivare il servizio  di
assistenza tecnica, di cui al precedente comma  4,  in  favore  dello
stesso Ministero e della regione. 
  6. Al finanziamento dell'assistenza tecnica  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento a carico delle misure  di
cui all'art. 2, comma 2.