Art. 23 Tavolo di coordinamento emergenza Xylella 1. Al fine di assicurare il necessario collegamento tra le amministrazioni responsabili dell'attuazione del presente piano e le esigenze emergenti dal territorio interessato dai relativi interventi, e' istituito un Tavolo di coordinamento delle azioni da attuare a fronte dell'emergenza Xylella fastidiosa, di seguito «Tavolo di coordinamento emergenza Xylella», presieduto dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato, da un rappresentante del Ministero per il sud e la coesione territoriale, un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, un rappresentante dell'Assessorato agricoltura della Regione Puglia e da rappresentanti del partenariato economico e sociale, nominati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. 2. Il «Tavolo di coordinamento emergenza Xylella» si riunisce su convocazione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.