Art. 23 
 
              Tavolo di coordinamento emergenza Xylella 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  necessario  collegamento  tra  le
amministrazioni responsabili dell'attuazione del presente piano e  le
esigenze  emergenti   dal   territorio   interessato   dai   relativi
interventi, e' istituito un Tavolo di coordinamento delle  azioni  da
attuare  a  fronte  dell'emergenza  Xylella  fastidiosa,  di  seguito
«Tavolo di coordinamento emergenza Xylella», presieduto dal  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali o da un suo delegato,
da  un  rappresentante  del  Ministero  per  il  sud  e  la  coesione
territoriale,  un  rappresentante  del   Ministero   dello   sviluppo
economico,  un  rappresentante  dell'Assessorato  agricoltura   della
Regione Puglia e  da  rappresentanti  del  partenariato  economico  e
sociale, nominati con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
  2. Il «Tavolo di coordinamento emergenza Xylella»  si  riunisce  su
convocazione del  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali.