Art. 24 Cumulabilita' dei contributi 1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, inclusi gli aiuti «de minimis», e con i pagamenti ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013: a) riguardanti diversi costi ammissibili individuabili; b) in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non comporta il superamento dell'intensita' di aiuto pertinente indicato agli articoli 3, 4, 6, 7, 8 e 15 del presente decreto.