Art. 25 Esenzione dalla notifica 1. Gli aiuti concessi in conformita' al capo III del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014. 2. Sintesi delle informazioni relative al presente decreto e' trasmessa alla Commissione europea mediante il sistema di notifica elettronica dieci giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 3. Il regime di aiuti entra in vigore a decorrere dalla data di ricezione del numero di identificazione dell'aiuto riportato sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2020 Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Bellanova Il Ministro per il sud e la coesione territoriale Provenzano Il Ministro dello sviluppo economico Patuanelli Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 188