Art. 25 
 
                      Esenzione dalla notifica 
 
  1. Gli aiuti concessi in  conformita'  al  capo  III  del  presente
decreto sono esenti dall'obbligo di notifica  di  cui  all'art.  108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  2. Sintesi delle  informazioni  relative  al  presente  decreto  e'
trasmessa alla Commissione europea mediante il  sistema  di  notifica
elettronica dieci  giorni  lavorativi  prima  della  sua  entrata  in
vigore, ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) n. 702/2014. 
  3. Il regime di aiuti entra in vigore a  decorrere  dalla  data  di
ricezione  del  numero  di   identificazione   dell'aiuto   riportato
sull'avviso di ricevimento inviato dalla Commissione europea. 
  Il  presente  decreto  e'  sottoposto  ai  controlli  degli  organi
competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 6 marzo 2020 
 
 
                Il Ministro delle politiche agricole 
                       alimentari e forestali 
                              Bellanova 
 
                       Il Ministro per il sud 
                     e la coesione territoriale 
                             Provenzano 
 
                             Il Ministro 
                      dello sviluppo economico 
                             Patuanelli 
 

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2020 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg.ne n. 188