Art. 106 bis 
 
         Fondo per i comuni in stato di dissesto finanziario 
 
  1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'interno   e'
istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno
2020 in favore dei comuni in stato di dissesto finanziario alla  data
del 15 giugno 2020. Le risorse del fondo di cui al primo periodo sono
destinate, per una quota del 50  per  cento,  alla  realizzazione  di
interventi  di  manutenzione  straordinaria  di  beni   immobili   di
proprieta' degli stessi comuni in stato di  dissesto  finanziario  da
assegnare alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri e, per  la
restante quota del 50 per cento,  ai  comuni  in  stato  di  dissesto
finanziario i cui organi sono stati sciolti  ai  sensi  dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli  enti  locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  Il  fondo  e'
ripartito, sulla base della  popolazione  residente  al  31  dicembre
2018, con decreto del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa  in
sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto. 
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di
euro per l'anno 2020, si provvede mediante  corrispondente  riduzione
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge  23  dicembre
2014, n. 190, come  rifinanziato  dall'articolo  265,  comma  5,  del
presente decreto.